Art. 6 
 
 
                         Tribune elettorali 
 
  1.  In  riferimento  alle  elezioni  disciplinate  dalla   presente
delibera, la Rai trasmette, nelle fasce  orarie  di  ottimo  ascolto,
preferibilmente prima o dopo i principali  telegiornali  e  notiziari
radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri  programmi  a
contenuto  informativo,  tribune  politico-elettorali,  televisive  e
radiofoniche, ciascuna di  durata  non  superiore  ai  quarantacinque
minuti, organizzate con la formula del confronto  tra  un  numero  di
partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma,  se  possibile,  fra
quattro partecipanti, curando  comunque  di  assicurare  un  rapporto
equilibrato  fra  i   rappresentanti   di   lista   e   raccomandando
l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze. 
  2. Alle tribune, trasmesse anteriormente alla scadenza del  termine
per   la   presentazione   delle   candidature,   prende   parte   un
rappresentante  per  ciascuno  dei  soggetti   politici   individuati
all'art. 3, comma 2, secondo quanto stabilito all'art. 3, comma 3. 
  3. Alle tribune di cui al comma 2, trasmesse nel  periodo  compreso
tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature  e
la mezzanotte del secondo giorno precedente la data  delle  elezioni,
prende parte un rappresentante per  ciascuno  dei  soggetti  politici
individuati all'art. 3, comma 4, secondo quanto stabilito all'art. 3,
comma 5. 
  4. Alle trasmissioni di  cui  al  presente  articolo  si  applicano
inoltre le disposizioni di cui all'art. 4, commi 7 e 8. 
  5. Le tribune di cui al comma 2, di  norma,  sono  trasmesse  dalla
sede di Roma della Rai. 
  6. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni  di  cui
al presente articolo  ha  luogo  mediante  sorteggio  a  cui  possono
assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi  diritto,  e
per il quale  la  Rai  puo'  proporre  criteri  di  ponderazione.  Al
sorteggio saranno estratte le sole  liste  ammesse.  La  Rai  prevede
appositi spazi da riservare  alle  liste  non  ammesse  nel  caso  di
eventuale  accoglimento  in  via  definitiva  di  ricorsi   da   esse
presentati. 
  7.   L'organizzazione   e   la   conduzione   delle    trasmissioni
radiofoniche, nonche' la  loro  collocazione  in  palinsesto,  devono
conformarsi  quanto  piu'  possibile  alle  trasmissioni  televisive,
tenendo conto delle relative specificita' dei due mezzi. 
  8. Tutte le tribune sono trasmesse  di  regola  in  diretta,  salvo
diverso accordo tra tutti i  partecipanti;  se  sono  registrate,  la
registrazione e' effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda,
e avviene contestualmente per tutti i  soggetti  che  prendono  parte
alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese  in  diretta,
il  conduttore  ha  l'obbligo,  all'inizio  della  trasmissione,   di
dichiarare che si tratta di una registrazione. 
  9. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente  diritto  a
partecipare alle tribune non pregiudica la facolta'  degli  altri  di
intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina  un
accrescimento  del   tempo   loro   spettante.   Nelle   trasmissioni
interessate e' fatta menzione della rinuncia o assenza. 
  10. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse  da
quelle indicate nel presente provvedimento e' possibile col  consenso
di tutti gli aventi diritto e della Rai. 
  11. Le  ulteriori  modalita'  di  svolgimento  delle  tribune  sono
delegate alle direzioni delle  testate  competenti,  che  riferiscono
alla  Commissione  parlamentare  tutte  le  volte  che  lo  ritengano
necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in  proposito
le disposizioni dell'art. 15.