Art. 6 
 
 
                    Controlli sulle importazioni 
 
  Gli Organismi di controllo verificano che le comunicazioni, di  cui
all'art.  5  del  presente  decreto,  contengano  elementi  idonei  a
consentire   che   l'importazione   avvenga   in   conformita'   alle
disposizione del reg. (CE)  n.  1235/2008  accertando,  altresi',  la
completezza  e  la  correttezza  della  documentazione  in   possesso
dell'importatore al fine di  verificarne  la  corrispondenza  con  le
partite importate nonche' la relativa tracciabilita'. 
  Gli  Organismi  di  controllo  elaborano,  con   riferimento   agli
importatori, una specifica valutazione del  rischio  di  inosservanza
delle norme di produzione biologica tenendo  conto  delle  quantita',
qualita' e del valore  dei  prodotti  importati,  dei  risultati  dei
precedenti controlli,  del  rischio  di  scambio  di  prodotti  e  di
qualsiasi informazione riferita al sospetto di  non  conformita'  del
prodotto biologico importato. 
  Gli  Organismi  di  controllo  assicurano,  per  ogni   importatore
assoggettato al loro sistema, controlli frequenti e, se del caso, non
preannunciati, anche presso la dogana di arrivo della partita di  cui
e' stata  data  comunicazione  ai  sensi  dell'art.  5  del  presente
decreto, assicurando anche il  rispetto  delle  disposizioni  di  cui
all'art. 83, secondo paragrafo del reg. (CE) n. 889/2008  per  quanto
riguarda le modalita' di trasporto.