Art. 6 Controlli sulle importazioni Gli Organismi di controllo verificano che le comunicazioni, di cui all'art. 5 del presente decreto, contengano elementi idonei a consentire che l'importazione avvenga in conformita' alle disposizione del reg. (CE) n. 1235/2008 accertando, altresi', la completezza e la correttezza della documentazione in possesso dell'importatore al fine di verificarne la corrispondenza con le partite importate nonche' la relativa tracciabilita'. Gli Organismi di controllo elaborano, con riferimento agli importatori, una specifica valutazione del rischio di inosservanza delle norme di produzione biologica tenendo conto delle quantita', qualita' e del valore dei prodotti importati, dei risultati dei precedenti controlli, del rischio di scambio di prodotti e di qualsiasi informazione riferita al sospetto di non conformita' del prodotto biologico importato. Gli Organismi di controllo assicurano, per ogni importatore assoggettato al loro sistema, controlli frequenti e, se del caso, non preannunciati, anche presso la dogana di arrivo della partita di cui e' stata data comunicazione ai sensi dell'art. 5 del presente decreto, assicurando anche il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 83, secondo paragrafo del reg. (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda le modalita' di trasporto.