Art. 6 
 
                 Gestione dei progetti ed erogazioni 
 
  1. Le comunicazioni ufficiali e i  riscontri  sono  effettuati  sul
sito dedicato al bando (http://PRIN.miur.it/). 
  2.  La  data  di  avvio  ufficiale  dei  progetti  e'  fissata   al
novantesimo giorno dopo l'emanazione del  decreto  di  ammissione  al
finanziamento. 
  3. Le varianti alla sola articolazione economica del  progetto  non
sono soggette ad  approvazione  preventiva  da  parte  del  MIUR;  le
varianti  scientifiche  relative  alla   modifica   degli   obiettivi
scientifici del progetto sono consentite soltanto previa approvazione
del MIUR. 
  4. Nel caso di trasferimento del PI o di un responsabile di unita',
in fase di esecuzione  del  progetto,  da  un  ateneo/ente  ad  altro
ateneo/ente, il regolare  svolgimento  delle  attivita'  deve  essere
garantito  mediante  accordo  scritto  tra  i  due  atenei/enti   (da
trasmettere  al  MIUR  per   la   necessaria   autorizzazione),   con
particolare riferimento all'uso delle attrezzature gia' acquistate  e
inventariate presso l'ateneo/ente  originario  ed  alla  prosecuzione
dell'attivita' dell'eventuale  personale  a  tempo  determinato  gia'
contrattualizzato  dall'ateneo/ente  originario  per  lo  svolgimento
delle attivita' dell'unita' di ricerca interessata. Il  trasferimento
del finanziamento (da intendersi comunque  limitato  alle  somme  non
ancora spese o impegnate) dall'ateneo/ente originario all'ateneo/ente
di destinazione del PI o del responsabile di unita' non  puo'  essere
soggetto ad ulteriori limitazioni, fatta  salva  la  necessita'  (per
quanto  riguarda  la  linea  d'intervento  «Sud»)  di  garantire  che
l'ubicazione dell'ateneo/ente di destinazione resti all'interno delle
regioni in ritardo di sviluppo o in transizione. 
  5. Per tutte le pubblicazioni e i prodotti  scientifici  realizzati
nell'ambito del progetto di ricerca, il  PI  e  gli  eventuali  altri
responsabili di unita' sono tenuti a indicare di aver usufruito di un
finanziamento nell'ambito del presente bando. 
  6. Il contributo per  la  realizzazione  dei  progetti  e'  erogato
direttamente agli atenei/enti sedi delle unita'  di  ricerca  in  tre
tranche: 
  il 40% in anticipo, entro sessanta giorni dal decreto di ammissione
a finanziamento; 
  il 30% entro sessanta giorni dall'acquisizione, da parte del  MIUR,
di   apposita   dichiarazione,   resa   dal   legale   rappresentante
dell'ateneo/ente  entro  il  quindicesimo  giorno   successivo   alla
conclusione della prima annualita' (su formato predisposto dal  MIUR,
ed esclusivamente per il tramite del sito http://prin.miur.it/),  che
attesti il concreto sviluppo delle attivita' (con  indicazione  delle
somme effettivamente spese al termine della prima  annualita')  e  la
regolarita' delle procedure amministrative poste in essere; 
  il 30% residuo entro sessanta giorni  dall'acquisizione,  da  parte
del MIUR, di apposita dichiarazione, resa dal  legale  rappresentante
dell'ateneo/ente  entro  il  quindicesimo  giorno   successivo   alla
conclusione della seconda  annualita'  (su  formato  predisposto  dal
MIUR,    ed    esclusivamente    per    il    tramite    del     sito
http://prin.miur.it/),  che  attesti  il  concreto   sviluppo   delle
attivita'  (con  indicazione  delle  somme  effettivamente  spese  al
termine della seconda annualita') e la  regolarita'  delle  procedure
amministrative poste in essere. 
  7. Le Universita' garantiscono, in ogni caso, la continuita'  delle
attivita' dei progetti anche in pendenza delle  erogazioni  da  parte
del MIUR. 
  8. Eventuali  importi  oggetto  di  recupero  nei  confronti  degli
atenei/enti possono essere  compensati,  in  qualsiasi  momento,  con
detrazione su ogni altra erogazione o contributo  da  assegnare  agli
stessi anche in base ad altro titolo. 
  9. Entro trenta giorni dalla scadenza di ogni annualita',  ogni  PI
trasmette al MIUR, per  via  telematica  sul  sito  del  bando  e  su
apposita modulistica predisposta dal MIUR, una relazione  scientifica
intermedia. La relazione e' resa disponibile,  nei  successivi  dieci
giorni, dal MIUR al competente CdS, che, entro  i  successivi  trenta
giorni, (sempre sulla base di apposita  modulistica  predisposta  dal
MIUR) relaziona sul concreto sviluppo dei progetti. In  questa  fase,
il CdS puo' anche proporre al MIUR la revoca del contributo nel  caso
in cui si manifesti un evidente disallineamento del progetto rispetto
alle finalita' e agli obiettivi originari. 
  10. Nelle proprie relazioni, i  CdS  possono  altresi'  evidenziare
quali progetti abbiano  raggiunto,  nel  loro  sviluppo,  un  elevato
contenuto innovativo e tecnologico, tale da farli ritenere maturi per
ulteriori  e  piu'  interessanti  sviluppi   che   possano   produrre
significativi  impatti   sul   sistema   produttivo   nazionale.   Al
verificarsi  di  tale  circostanza,  il  MIUR,   d'intesa   con   gli
atenei/enti   responsabili   dell'attuazione   dei    progetti,    ed
esclusivamente con l'assenso degli interessati, puo' favorire,  senza
maggiori oneri, lo sviluppo di forme di  stretta  collaborazione  dei
soggetti attuatori con l'Istituto italiano di tecnologia,  firmatario
del Protocollo d'intesa di cui alle premesse del presente decreto, al
fine di massimizzare l'impatto sul sistema produttivo. 
  11. Nell'ottica della massima trasparenza, le relazioni  intermedie
redatte dai PI e dai CdS sono rese pubbliche dal MIUR, sul  sito  del
bando, entro dieci giorni dal loro rilascio. 
  12. La rendicontazione contabile ordinaria e' effettuata da ciascun
responsabile di  unita'  nel  rispetto  del  «criterio  di  cassa»  e
mediante apposita procedura telematica, entro sessanta  giorni  dalla
conclusione del progetto.  Eventuali  spese  per  la  diffusione  dei
risultati (partecipazione a  convegni,  organizzazione  di  convegni,
pubblicazione di libri), se non sostenute entro la data  di  scadenza
del  progetto,  possono  essere  oggetto   di   una   rendicontazione
integrativa da sottoporre al MIUR entro il dodicesimo mese successivo
alla scadenza del  progetto.  In  nessun  caso  l'insieme  delle  due
distinte rendicontazioni puo' dar luogo a contributi  MIUR  superiori
rispetto  a  quelli   stabiliti   nel   decreto   di   ammissione   a
finanziamento. 
  13. Per la necessaria attestazione di  conformita'  alle  norme  di
legge e regolamentari e alle disposizioni e procedure amministrative,
la rendicontazione ordinaria (o l'insieme di quella  ordinaria  e  di
quella integrativa, ove esistente) e' assoggettata ad appositi  audit
interni centrali da parte di idonee strutture degli atenei/enti  sedi
delle  unita'  di  ricerca.  Il  MIUR  procede,  a   campione,   agli
accertamenti finali di spesa,  mediante  verifica  documentale  delle
rendicontazioni e controlli in sito  sugli  audit  interni  centrali,
secondo modalita' e procedure stabilite nel decreto di ammissione  al
finanziamento. In  ogni  caso  deve  essere  assicurato  il  criterio
dell'adeguatezza  del  campione  (non  meno  del  10%  dei   progetti
finanziati per un  importo  almeno  pari  al  10%  del  finanziamento
ministeriale). 
  14. La mancata effettuazione degli audit, nonche' l'accertamento da
parte del MIUR di violazioni di  norme  di  legge  e/o  regolamentari
sulle singole rendicontazioni, o l'esistenza di casi  di  plagio  e/o
manipolazione  e/o  travisamento  dei   dati,   ferme   restando   le
responsabilita' civili e penali, comporta la revoca del finanziamento
e l'automatica esclusione del responsabile di unita'  dai  successivi
bandi   MIUR   per   un   periodo   di   cinque   anni   dalla   data
dell'accertamento. 
  15. Entro novanta giorni dalla  conclusione  del  progetto,  il  PI
redige una relazione scientifica conclusiva sullo  svolgimento  delle
attivita'  e  sui  risultati  ottenuti,  con  allegato  elenco  delle
pubblicazioni relative  al  progetto,  specificando  fra  esse  quali
riportino come primo o ultimo nome,  o  come  autore  corrispondente,
quello del PI o dei  responsabili  di  unita'.  Questa  relazione  e'
trasmessa con modalita' telematica al Ministero. Nel caso in cui  sia
prodotta la rendicontazione integrativa di cui  al  precedente  comma
11, il PI redige, contestualmente a tale rendicontazione,  anche  una
relazione  scientifica  integrativa,  con   allegato   elenco   delle
ulteriori pubblicazioni, relative  al  progetto,  prodotte  entro  il
dodicesimo mese successivo alla sua conclusione. 
  16. Nel rispetto delle vigenti normative in materia di  valutazione
del sistema universitario e della ricerca, la valutazione ex-post dei
prodotti delle ricerche e' di competenza  dell'Agenzia  Nazionale  di
Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), che la
esercitera'  secondo  tempi,  forme  e  modalita'  da   essa   stessa
determinati, e in conformita' con la normativa vigente,  fornendo  al
MIUR, entro un  anno  dalla  conclusione  dei  progetti,  un  proprio
sintetico parere in merito alla efficacia del  programma.  Il  parere
dell'ANVUR sara' reso pubblico,  sul  sito  del  bando,  entro  dieci
giorni dal rilascio.