Art. 6 
 
 
             I soci delle organizzazioni dei produttori 
 
  1. Nel caso in cui un'organizzazione di produttori sia  costituita,
in tutto o in parte, da persone giuridiche, a  concorrere  al  numero
minimo di produttori sono anche  i  produttori  aderenti  a  ciascuna
persona giuridica. 
  2. Un soggetto che non sia un produttore puo' essere  ammesso  come
socio  di  una  O.P.,  ma  i  soci   non   produttori   non   possono
rappresentare, complessivamente, piu' del 10%  dei  diritti  di  voto
dell'O.P e non possono assumere cariche  sociali.  Tale  disposizione
deve essere statutariamente  prevista.  In  ogni  caso,  i  soci  non
produttori non possono partecipare al voto per le decisioni  relative
all'eventuale fondo di esercizio e/o  programma  di  sostegno  e  non
devono svolgere attivita' concorrenziali con quelle dell'O.P. 
  3.  Eventuali  soci  olivicoltori  che  non  hanno  costituito   il
fascicolo aziendale perche'  non  tenuti  a  tale  obbligo  ai  sensi
dell'art. 7, comma 3 del decreto ministeriale n. 8077 del 19 novembre
2009, come modificato dall'art. 8 del decreto  ministeriale n.  16059
del 23 dicembre 2013, non sono presi in considerazione  ai  fini  del
raggiungimento del numero minimo di produttori  di  cui  all'art.  4,
comma 1, lettera a) e non sono compresi tra i soci non produttori  di
cui al comma precedente. 
  4. Non possono aderire ad una organizzazione di produttori  singoli
produttori gia' soci di persone giuridiche con le quali hanno vincoli
ed obblighi di cessione e/o conferimento,  per  lo  stesso  prodotto,
anche se tali persone giuridiche non aderiscono  a  nessuna  O.P.  E'
possibile operare in deroga in caso di forme di  svincolo  concordate
formalmente tra le  parti  e  se  previste  nel  regolamento  interno
dell'O.P. 
  5. La durata minima dell'adesione di un produttore a una  O.P.  non
puo' essere inferiore ad 1 (uno) anno. In caso l'O.P. sia  attuatrice
di un programma di sostegno di cui all'art.  29  del  regolamento  il
produttore direttamente coinvolto nello  stesso  non  puo'  liberarsi
dagli obblighi derivanti da  detto  programma  per  l'intero  periodo
della sua attuazione, salvo autorizzazione della stessa O.P. 
  6. La richiesta di recesso viene comunicata per  iscritto  all'O.P.
Il recesso acquista efficacia se  il  socio  e'  in  regola  con  gli
eventuali pagamenti dovuti alla O.P. alla fine dell'esercizio sociale
in corso o alla conclusione del programma  di  impegni.  L'O.P.,  nel
formalizzare  il  recesso,  se  richiesto,  rilascia  al   socio   la
documentazione necessaria a consentire l'eventuale sua adesione  come
socio ad altra O.P. 
  7. Il socio escluso con provvedimento  di  espulsione  motivato  da
inadempienze gravi verso le disposizioni statutarie,  potra'  aderire
ad altra O.P. o essere riconosciuto come O.P. se  persona  giuridica,
solo a partire dal 1° gennaio del secondo anno  successivo  a  quello
dell'esclusione. 
  8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5,  6  e  7  del  presente
articolo prevalgono sulle norme statutarie delle societa' aderenti ad
una O.P.