Art. 6 Operazioni finanziarie ammissibili 1. Sono ammissibili all'intervento della Sezione speciale per il cinema le operazioni finanziarie concesse ai soggetti di cui all'art. 5 per la realizzazione di prodotti audiovisivi e cinematografici. 2. Le operazioni finanziarie di cui al comma 1 possono essere finalizzate al finanziamento sia di spese relative a investimenti materiali e immateriali, anche gia' avviati alla data di presentazione della richiesta di garanzia, sia delle esigenze di capitale circolante connesse al progetto di realizzazione del prodotto audiovisivo e cinematografico. 3. Non sono ammissibili all'intervento della Sezione speciale per il cinema le operazioni aventi ad oggetto il consolidamento di passivita' finanziarie a breve termine. 4. Ai fini di cui al comma 1, il soggetto richiedente acquisisce dal soggetto beneficiario e trasmette al Gestore del Fondo, nell'ambito del modulo di richiesta di garanzia, la descrizione del progetto aziendale a fronte del quale l'operazione finanziaria e' richiesta.