Art. 6 
 
                 Operazioni finanziarie ammissibili 
 
  1. Sono ammissibili all'intervento della Sezione  speciale  per  il
cinema le operazioni finanziarie concesse ai soggetti di cui all'art.
5 per la realizzazione di prodotti audiovisivi e cinematografici. 
  2. Le operazioni finanziarie di  cui  al  comma  1  possono  essere
finalizzate al finanziamento sia di  spese  relative  a  investimenti
materiali  e  immateriali,  anche   gia'   avviati   alla   data   di
presentazione della richiesta di  garanzia,  sia  delle  esigenze  di
capitale  circolante  connesse  al  progetto  di  realizzazione   del
prodotto audiovisivo e cinematografico. 
  3. Non sono ammissibili all'intervento della Sezione  speciale  per
il cinema le  operazioni  aventi  ad  oggetto  il  consolidamento  di
passivita' finanziarie a breve termine. 
  4. Ai fini di cui al comma 1, il  soggetto  richiedente  acquisisce
dal  soggetto  beneficiario  e  trasmette  al  Gestore   del   Fondo,
nell'ambito del modulo di richiesta di garanzia, la  descrizione  del
progetto aziendale a fronte del  quale  l'operazione  finanziaria  e'
richiesta.