(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
 
 
                              Confronto 
 
    1. Il confronto e' la modalita' attraverso la quale  si  instaura
un dialogo approfondito sulle  materie  rimesse  a  tale  livello  di
relazione, al  fine  di  consentire  ai  soggetti  sindacali  di  cui
all'art.  7,  comma  3,  di  esprimere  valutazioni  esaustive  e  di
partecipare  costruttivamente  alla  definizione  delle  misure   che
l'amministrazione intende adottare. 
    2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai  soggetti  sindacali
degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalita'
previste per la informazione.  A  seguito  della  trasmissione  delle
informazioni, amministrazione e soggetti sindacali si incontrano  se,
entro cinque giorni dall'informazione, il confronto e'  richiesto  da
questi   ultimi.    L'incontro    puo'    anche    essere    proposto
dall'amministrazione contestualmente all'invio dell'informazione.  Il
periodo durante il quale si svolgono gli  incontri  non  puo'  essere
superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, e'  redatta  una
sintesi dei lavori e delle posizioni emerse. 
    3. Sono oggetto di confronto,  a  livello  nazionale  o  di  sede
unica, rispettivamente con i soggetti sindacali di cui al comma 3  ed
i soggetti sindacali di cui al comma 4  dell'art.  7  (Contrattazione
collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie): 
      a) l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro; 
      b) i criteri generali di priorita' per la mobilita' tra sedi di
lavoro dell'amministrazione; 
      c)  i  criteri  generali  dei  sistemi  di  valutazione   della
performance; 
      d) l'individuazione dei profili professionali; 
      e) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di
posizione organizzativa; 
      f) i criteri per la graduazione delle posizioni  organizzative,
ai fini dell'attribuzione della relativa indennita'; 
      g) il trasferimento o il conferimento  di  attivita'  ad  altri
soggetti, pubblici o privati,  ai  sensi  dell'art.  31  del  decreto
legislativo n. 165/2001. 
    4. Sono oggetto di confronto, a livello di sede  di  elezione  di
RSU, con i soggetti sindacali di cui all'art. 7, comma 4,  i  criteri
di adeguamento in sede locale di quanto definito dall'amministrazione
ai sensi del comma 3, lettera a).