Art. 6 
 
                      Disposizioni transitorie 
                        relative al personale 
 
  1. Ai sensi dell'art. 9, comma 36 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30  luglio  2010,  n.
122, l'autorita' di bacino distrettuale, al fine di procedere a nuove
assunzioni, predispone piani annuali di  fabbisogni  assunzionali  da
sottoporre  all'approvazione  del  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Dipartimento  della
funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze.