Art. 6 Procedura di concessione del credito d'imposta 1. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, i soggetti di cui all'art. 3 inoltrano, in via telematica, all'indirizzo di posta elettronica certificata (dgpicpmi.div05@pec.mise.gov.it), nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell'anno in cui e' stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell'anno successivo, un'apposita istanza formulata secondo lo schema allegato al presente decreto (allegato A). 2. L'istanza di cui al comma 1 contiene: a) gli elementi identificativi della PMI, ivi compreso il codice fiscale; b) l'ammontare dei costi agevolabili complessivamente sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2018 per l'ammissione alla quotazione, nonche' l'attestazione di cui all'art. 4, comma 4; c) la delibera di avvenuta ammissione alla quotazione adottata dal soggetto gestore del mercato regolamentato o del sistema multilaterale di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo; d) l'ammontare del credito d'imposta richiesto; e) la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con l'indicazione dei codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 3. Entro i successivi trenta giorni dal termine ultimo previsto per l'invio delle istanze di cui al comma 1, la direzione generale per la politica industriale, la competitivita' e le PMI del Ministero, previa verifica dei requisiti previsti nonche' della documentazione richiesta dal presente decreto, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate per ciascun anno e l'ammontare complessivo dei crediti richiesti, determina la percentuale massima del credito d'imposta e comunica alle PMI il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo effettivamente spettante.