Art. 6 Responsabile della protezione dei dati personali 1. Il Segretario generale nomina il RPD della PCM fra soggetti in possesso dei requisiti previsti dal regolamento e stabilisce la durata dell'incarico. 2. Il RPD assolve ai compiti previsti dall'art. 39 del Regolamento e agli eventuali altri compiti affidati allo stesso dal Segretario generale. 3. Per lo svolgimento dei compiti attribuiti, qualora non sia stata appositamente individuata, con contratto di servizi una societa' esterna, al RPD e' assegnato personale di supporto con specifiche competenze giuridiche, informatiche, di analisi e reingegnerizzazione di processi, di risk assessment e risk management, anche ricorrendo ad esperti incaricati ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. 4. Il personale di cui al comma 3 e' collocato in una struttura, dotata di autonomia funzionale e gestionale, istituita con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e posta presso l'Ufficio del Segretario generale. 5. La PCM sostiene il RPD nell'esecuzione dei compiti ad esso affidati assicurando l'autonomia e le risorse necessarie per assolverli come previsto dall'art. 38 del regolamento.