(CCNL comparto istruzione e ricerca-art. 5)
                               Art. 5. 
                            Informazione 
 
    1. L'informazione e' il presupposto  per  il  corretto  esercizio
delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti. 
    2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti
dalle  disposizioni  di  legge  vigenti  e  dal  presente  contratto,
l'informazione  consiste  nella  trasmissione  di  dati  ed  elementi
conoscitivi, da parte dell'amministrazione, ai soggetti sindacali  al
fine di  consentire  loro  di  prendere  conoscenza  delle  questioni
inerenti alle materie di confronto e  di  contrattazione  integrativa
previste nei successivi artt. 6 e 7. 
    3. L'informazione deve essere data nei  tempi,  nei  modi  e  nei
contenuti atti a consentire ai  soggetti  sindacali,  secondo  quanto
previsto nelle specifiche sezioni, di  procedere  a  una  valutazione
approfondita del potenziale  impatto  delle  misure  da  adottare  ed
esprimere osservazioni e proposte. 
    4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le  quali  i
successivi  articoli  prevedano  il  confronto  o  la  contrattazione
integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione. 
    5. I  soggetti  sindacali  ricevono,  a  richiesta,  informazioni
riguardanti  gli  esiti  del   confronto   e   della   contrattazione
integrativa, durante la vigenza del contratto collettivo nazionale di
lavoro. 
    6. Nelle Istituzioni scolastiche ed educative  l'informazione  di
cui al comma 4 e' data dal  dirigente  scolastico  in  tempi  congrui
rispetto   alle   operazioni   propedeutiche   all'avvio    dell'anno
scolastico.