Art. 6 
 
                 Obblighi documentali e dichiarativi 
 
  1. Ai fini del riconoscimento del  credito  d'imposta,  l'effettivo
sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse
alla  documentazione  contabile   predisposta   dall'impresa   devono
risultare  da  apposita  certificazione   rilasciata   dal   soggetto
incaricato della revisione legale dei conti. 
  2. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei
conti, l'apposita certificazione e' rilasciata da un revisore  legale
dei conti o da una societa' di revisione legale dei  conti,  iscritti
nella  sezione  A  del  registro  di  cui  all'art.  8  del   decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico,
il revisore legale dei conti o la societa' di  revisione  legale  dei
conti  osservano  i  principi  di  indipendenza  elaborati  ai  sensi
dell'art. 10 del suddetto decreto e, in attesa della loro emanazione,
quelli previsti dal codice  etico  dell'International  Federation  of
Accountants (IFAC). Nei confronti del soggetto incaricato che incorra
in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti  per
il  rilascio  della  certificazione  si  applicano  le   disposizioni
dell'art. 64 del codice di procedura civile, in quanto compatibili. 
  3. Ai fini dei successivi controlli, le  imprese  beneficiarie  del
credito d'imposta sono tenute a conservare una relazione che illustri
le  modalita'  organizzative  e  i  contenuti  delle   attivita'   di
formazione  svolte.  Tale  relazione,  nel  caso  di   attivita'   di
formazione  organizzate   internamente   all'impresa,   deve   essere
predisposta a cura del  dipendente  partecipante  alle  attivita'  in
veste di docente o tutor o dal responsabile aziendale delle attivita'
di formazione. Nel caso in  cui  le  attivita'  di  formazione  siano
commissionate a  soggetti  esterni  all'impresa,  la  relazione  deve
essere  redatta  e  rilasciata  all'impresa  dal  soggetto  formatore
esterno. Oltre alla relazione illustrativa, le  imprese  beneficiarie
sono  comunque  tenute  a   conservare   l'ulteriore   documentazione
contabile  e  amministrativa  idonea   a   dimostrare   la   corretta
applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti
e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia. Con
specifico riferimento alle spese di personale  ammissibili,  inoltre,
devono essere conservati anche i registri nominativi  di  svolgimento
delle attivita' formative sottoscritti congiuntamente  dal  personale
discente e docente o dal soggetto formatore esterno all'impresa. 
  4. I dati relativi al numero di ore e dei lavoratori  che  prendono
parte alla formazione vanno indicati nella dichiarazione dei  redditi
relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese ammissibili
e in quello dei periodi successivi  fino  a  quando  se  ne  conclude
l'utilizzo, secondo le indicazioni che saranno  fornite  dall'Agenzia
delle entrate nelle istruzioni di compilazione dell'apposito quadro. 
  5. Il credito d'imposta non concorre alla  formazione  del  reddito
ne' della base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli  61
e 109, comma 5, del Tuir.