Art. 6 Obblighi documentali e dichiarativi 1. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. 2. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, l'apposita certificazione e' rilasciata da un revisore legale dei conti o da una societa' di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la societa' di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'art. 10 del suddetto decreto e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Nei confronti del soggetto incaricato che incorra in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione si applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di procedura civile, in quanto compatibili. 3. Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a conservare una relazione che illustri le modalita' organizzative e i contenuti delle attivita' di formazione svolte. Tale relazione, nel caso di attivita' di formazione organizzate internamente all'impresa, deve essere predisposta a cura del dipendente partecipante alle attivita' in veste di docente o tutor o dal responsabile aziendale delle attivita' di formazione. Nel caso in cui le attivita' di formazione siano commissionate a soggetti esterni all'impresa, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto formatore esterno. Oltre alla relazione illustrativa, le imprese beneficiarie sono comunque tenute a conservare l'ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia. Con specifico riferimento alle spese di personale ammissibili, inoltre, devono essere conservati anche i registri nominativi di svolgimento delle attivita' formative sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all'impresa. 4. I dati relativi al numero di ore e dei lavoratori che prendono parte alla formazione vanno indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese ammissibili e in quello dei periodi successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Agenzia delle entrate nelle istruzioni di compilazione dell'apposito quadro. 5. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.