Art. 6 1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di emanazione dello stesso. 2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, puo' essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 e s.m.i., recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP). Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 maggio 2018 Il dirigente: Polizzi