Art. 6. Durata Al fine di garantire un piu' adeguato livello di contemperamento fra l'esercizio del diritto di sciopero e il godimento dei diritti della persona costituzionalmente garantiti, il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza, non puo' superare la durata di una giornata lavorativa; ciascuno di quelli successivi al primo e relativi alla stessa vertenza non puo' superare la durata di due giornate lavorative. In ogni caso tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione di uno sciopero successivo, incidente sul medesimo servizio o bacino d'utenza, non potra' intercorrere un intervallo inferiore a dieci giorni, indipendentemente dalle motivazioni dello sciopero, dal soggetto e dal livello sindacale che lo proclama. Per giornata lavorativa, si intende il periodo intercorrente tra il primo servizio mattutino e l'ultimo servizio serale programmati nello stesso giorno di calendario interessato.