(Accordo FEDERMAR CISAL-art. 6)
                               Art. 6. 
                               Durata 
 
    Al fine di garantire un piu' adeguato livello di  contemperamento
fra l'esercizio del diritto di sciopero e il  godimento  dei  diritti
della persona costituzionalmente garantiti,  il  primo  sciopero  per
qualsiasi tipo di vertenza,  non  puo'  superare  la  durata  di  una
giornata  lavorativa;  ciascuno  di  quelli  successivi  al  primo  e
relativi alla stessa vertenza non puo'  superare  la  durata  di  due
giornate lavorative. 
    In  ogni  caso  tra  l'effettuazione  di  uno   sciopero   e   la
proclamazione di uno  sciopero  successivo,  incidente  sul  medesimo
servizio o bacino d'utenza, non  potra'  intercorrere  un  intervallo
inferiore a dieci giorni, indipendentemente dalle  motivazioni  dello
sciopero, dal soggetto e dal livello sindacale che lo proclama. 
    Per giornata lavorativa, si intende il periodo intercorrente  tra
il primo servizio mattutino e l'ultimo  servizio  serale  programmati
nello stesso giorno di calendario interessato.