Art. 6 Tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti 1. Qualora una impresa italiana o estera, operante nel territorio nazionale, che beneficia di misure di aiuto di Stato che prevedono la valutazione dell'impatto occupazionale, fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, riduca (( in misura superiore al 50 per cento )) i livelli occupazionali degli addetti all'unita' produttiva o all'attivita' interessata dal beneficio nei cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento, decade dal beneficio; (( qualora la riduzione di tali livelli sia superiore al 10 per cento, il beneficio e' ridotto in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale. )) 2. Per le restituzioni dei benefici si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, commi 3 e 5. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai benefici concessi o (( per i quali sono stati pubblicati i bandi )), nonche' agli investimenti agevolati avviati, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.