Art. 6 Conferimento dell'incarico di revisione esterna 1. L'organo amministrativo dell'impresa, previo parere favorevole dell'organo di controllo: a) conferisce l'incarico per lo svolgimento dell'attivita' di revisione esterna ad uno dei seguenti soggetti: i. al medesimo revisore legale che effettua la revisione legale dei conti di cui al decreto legislativo n. 39 del 2010 e al regolamento (UE) n. 537/2014; ii. ad un revisore legale diverso da quello che effettua la revisione legale dei conti di cui al punto i.; b) determina il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. 2. Quando l'incarico e' conferito al revisore legale di cui al comma 1, lettera a) ii.: a) l'impresa redige una relazione, da esibire su richiesta dell'IVASS, che illustra in modo analitico i criteri e le logiche di valutazione e ponderazione utilizzati per l'identificazione dei revisori legali da designare, le motivazioni sottostanti alla scelta effettuata dall'organo amministrativo e la determinazione del corrispettivo; b) il revisore legale incaricato della revisione esterna: i. soddisfa almeno i requisiti di competenza professionale, di etica e di indipendenza di cui ai codici internazionali riconosciuti dagli ordini e dalle associazioni professionali e fornisce idonea documentazione di supporto; ii. comunica all'organo di controllo ogni situazione che possa ragionevolmente avere un effetto sul rispetto del requisito di indipendenza e le relative misure di salvaguardia. 3. L'incarico di revisione esterna ha durata di tre anni, rinnovabile per non piu' di due volte, e non puo' essere nuovamente conferito, dopo i rinnovi consentiti, se non sono decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente incarico. 4. Nel caso di cui al comma 1, lettera a) i., la durata puo' essere ridotta sino ad un anno nei soli casi in cui cio' rende possibile allineare le scadenze dell'incarico di revisione esterna e di revisione legale dei conti.