Art. 6 
 
           Conferimento dell'incarico di revisione esterna 
 
  1. L'organo amministrativo dell'impresa, previo  parere  favorevole
dell'organo di controllo: 
    a) conferisce l'incarico per  lo  svolgimento  dell'attivita'  di
revisione esterna ad uno dei seguenti soggetti: 
      i. al medesimo revisore legale che effettua la revisione legale
dei conti di  cui  al  decreto  legislativo  n.  39  del  2010  e  al
regolamento (UE) n. 537/2014; 
      ii. ad un revisore legale diverso da  quello  che  effettua  la
revisione legale dei conti di cui al punto i.; 
    b) determina  il  corrispettivo  spettante  per  l'intera  durata
dell'incarico e gli  eventuali  criteri  per  l'adeguamento  di  tale
corrispettivo durante l'incarico. 
  2. Quando l'incarico e' conferito al  revisore  legale  di  cui  al
comma 1, lettera a) ii.: 
    a) l'impresa  redige  una  relazione,  da  esibire  su  richiesta
dell'IVASS, che illustra in modo analitico i criteri e le logiche  di
valutazione  e  ponderazione  utilizzati  per  l'identificazione  dei
revisori legali da designare, le motivazioni sottostanti alla  scelta
effettuata  dall'organo  amministrativo  e  la   determinazione   del
corrispettivo; 
    b) il revisore legale incaricato della revisione esterna: 
      i. soddisfa almeno i requisiti di competenza professionale,  di
etica e di indipendenza di cui ai codici internazionali  riconosciuti
dagli ordini e dalle associazioni  professionali  e  fornisce  idonea
documentazione di supporto; 
      ii. comunica all'organo di controllo ogni situazione che  possa
ragionevolmente avere  un  effetto  sul  rispetto  del  requisito  di
indipendenza e le relative misure di salvaguardia. 
  3.  L'incarico  di  revisione  esterna  ha  durata  di  tre   anni,
rinnovabile per non piu' di due volte, e non puo'  essere  nuovamente
conferito, dopo i rinnovi consentiti, se non sono decorsi almeno  tre
anni dalla data di cessazione del precedente incarico. 
  4. Nel caso di cui al comma 1, lettera a) i., la durata puo' essere
ridotta sino ad un anno nei soli casi in  cui  cio'  rende  possibile
allineare  le  scadenze  dell'incarico  di  revisione  esterna  e  di
revisione legale dei conti.