Art. 6 
 
                          Norme transitorie 
 
  1. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano a tutti  i
progetti di ricostruzione per i quali alla data della sua entrata  in
vigore non sia stato ancora emesso  il  decreto  di  concessione  del
contributo. 
  2. Laddove alla data di cui al comma 1  la  domanda  di  contributo
risulti gia' depositata, l'Ufficio speciale per la ricostruzione puo'
assegnare al richiedente un termine non inferiore a  quindici  giorni
per la produzione della documentazione integrativa di cui all'art. 2,
comma 4, della presente ordinanza.