Art. 6 Norme transitorie 1. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano a tutti i progetti di ricostruzione per i quali alla data della sua entrata in vigore non sia stato ancora emesso il decreto di concessione del contributo. 2. Laddove alla data di cui al comma 1 la domanda di contributo risulti gia' depositata, l'Ufficio speciale per la ricostruzione puo' assegnare al richiedente un termine non inferiore a quindici giorni per la produzione della documentazione integrativa di cui all'art. 2, comma 4, della presente ordinanza.