Art. 6 
 
                   Norme di produzione eccezionali 
 
  1) La stabulazione fissa, ai sensi  dell'art.  39  del  regolamento
(CE) n. 889/2008, e' autorizzata nelle «piccole aziende», intese come
quelle con una consistenza totale di cinquanta animali. 
  2) I «prodotti» di cui al primo comma dell'art. 41 del  regolamento
(CE) n. 889/2008, che non possono essere venduti con la denominazione
biologica sono da intendersi i prodotti dell'alveare. 
  3) In caso di prima  costituzione,  rinnovo  o  ricostituzione  del
patrimonio avicolo,  e'  concessa  l'introduzione,  nelle  unita'  di
produzione biologiche, di avicoli allevati con metodi  non  biologici
con meno di tre giorni di eta', di cui all'art. 42,  lettera  a)  del
regolamento (CE) n. 889/2008. 
  4) L'autorizzazione, di cui all'art. 42 b) del regolamento (CE)  n.
889/2008, per l'introduzione nelle unita' di produzione biologiche di
pollastrelle allevate nel rispetto delle  disposizioni  del  capo  2,
sezioni 3 e 4 del regolamento (CE) n.  889/2008,  e'  concessa  dalle
regioni e dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano in conformita'
alla procedura  descritta  nell'Allegato  5,  punto  2  del  presente
decreto. 
  L'operatore biologico che  introduce  nella  propria  azienda  tali
pollastrelle mette a disposizione delle Autorita'  competenti  e  del
proprio Organismo di  controllo  copia  della  «Comunicazione  inizio
ciclo  di  allevamento  di  pollastrelle  allevate  con  metodi   non
biologici nel rispetto delle  pertinenti  disposizioni  del  capo  2,
sezioni 3 e 4 del regolamento (CE) n. 889/2008», di cui al  facsimile
A, Allegato 5, del presente decreto, che il fornitore di pollastrelle
ha inviato all'Autorita' competente come  previsto  dall'Allegato  5,
paragrafo 1.1. 
  L'operatore deve, inoltre, attenersi a quanto previsto dall'art. 38
del  regolamento  (CE)  n.  889/2008  relativamente  al  periodo   di
conversione di sei settimane  per  le  pollastrelle  non  biologiche,
introdotte ai sensi dell'art. 42 b) del regolamento (CE) n. 889/2008. 
  5) Il produttore che intenda  allevare  pollastrelle  nel  rispetto
delle disposizioni sopra indicate, deve analogamente  attenersi  alla
procedura descritta nell'Allegato 5 paragrafo 1 del presente decreto. 
  6) Al fine di verificare la mancata disponibilita' di  cera  grezza
biologica e/o fogli cerei ottenuti con cera biologica,  di  cui  alla
lettera a), art. 44 del regolamento  (CE)  n.  889/2008,  l'operatore
deve tenere a disposizione delle Autorita' competenti e  del  proprio
Organismo  di  controllo  idonee  prove  atte   a   dimostrare   tale
indisponibilita'. 
  La documentazione comprovante l'indisponibilita' e'  costituita  da
un minimo di due richieste di acquisto ad  altrettanti  fornitori  di
cera grezza biologica e/o di fogli cerei ottenuti con cera  biologica
e dalle relative risposte negative. La  mancata  risposta,  entro  il
termine di cinque giorni dalla data di ricevimento  dalla  richiesta,
equivale a risposta negativa. 
  7) La dimostrazione di assenza di sostanze  non  autorizzate  nella
cera utilizzata, di cui  alle  lettere  b)  e  c)  dell'art.  44  del
regolamento (CE) n. 889/2008, deve  essere  supportata  da  risultati
analitici. 
  8) Ai sensi dell'art.  47  del  regolamento  (CE)  n.  889/2008  le
regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano,  in  determinate
zone  del  proprio  territorio,  autorizzano  l'uso  di  mangimi  non
biologici da parte dei singoli operatori per un periodo di tempo  non
superiore ad un anno e nella misura corrispondente  alla  perdita  di
produzione foraggera. 
  Il documento giustificativo, di cui al secondo paragrafo  dell'art.
47  del  regolamento  (CE)  n.  889/2008,  e'   rappresentato   dalla
concessione della deroga rilasciata dalle regioni  o  dalle  Province
autonome di Trento e Bolzano. 
  Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, al  fine  di
informare la Commissione sulle deroghe concesse, entro trenta  giorni
comunicano al Ministero il rilascio delle stesse. 
  9)  L'autorita'  competente  per  l'approvazione   dei   piani   di
conversione di cui all'art. 40, comma 1,  lettera  a)  punto  v)  del
regolamento (CE) n. 889/2008,  per  la  produzione  parallela  e'  la
regione o Provincia autonoma di Trento e Bolzano,  previo  parere  di
ammissibilita' da parte dell'Organismo di controllo.