(Allegati-Allegato 6)
                                                           Allegato 6 
 
          Sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa 
 
Parte A 
    Con riferimento all'art. 10 comma 1 del  presente  decreto,  fino
alla data di applicazione degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8  del  decreto
ministeriale del 24 febbraio 2017 n. 15130 recante «Istituzione della
banca  dati  informatizzata  delle  sementi  e   del   materiale   di
moltiplicazione  vegetativa  ottenuti  con  il  metodo  biologico   e
disposizioni per l'uso di sementi o di materiale  di  moltiplicazione
vegetativa non ottenuti con il metodo di  produzione  biologico»,  il
presente allegato regolamenta: 
      Norme  di  produzione  per  le  sementi  e   i   materiali   di
moltiplicazione vegetativa biologici; 
      Regime di deroga  per  l'impiego  di  sementi  e  materiale  di
moltiplicazione vegetativa non biologici; 
      Attivita' di verifica; 
      Modulistica. 
Definizioni, 
    1) Per sementi si intendono le sementi e i tuberi  di  patata  da
semina. 
    2) Per materiale  di  moltiplicazione  vegetativa  si  intendono:
barbatelle,  marze,  astoni,  talee,  gemme,  plantule  ottenute   in
micropropagazione, zampe di asparago, carducci e ovoli  di  carciofo,
bulbi, rizomi, funghi, piantine frigo-conservate  e  stoloni  o  cime
radicate di fragola, piantine di ortive se  destinate  a  fungere  da
pianta porta - seme. 
1) Norme  di  produzione  per   le   sementi   e   i   materiali   di
  moltiplicazione vegetativa biologici 
    1.1 Sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa 
    Le sementi e i materiale di moltiplicazione vegetativa  biologici
devono: 
      essere ottenute  senza  l'impiego  di  organismi  geneticamente
modificati e/o prodotti derivati da tali organismi; 
      essere conformi  alle  norme  di  produzione  vegetale  di  cui
all'art. 12 del regolamento (CE) n. 834/2007; 
      soddisfare  i  requisiti  generali  applicabili  per  la   loro
commercializzazione; 
      nel caso  delle  sementi,  non  essere  trattati  con  prodotti
fitosanitari non inclusi nell'allegato II  del  regolamento  (CE)  n.
889/2008, a meno che il trattamento non sia  prescritto,  per  motivi
fitosanitari, a norma della direttiva 2000/29/CE  del  Consiglio  per
tutte le varieta' di una determinata specie nella zona in cui saranno
utilizzati; 
      essere prodotti su appezzamenti notificati  e  assoggettati  al
controllo ai sensi dell'art. 27 del regolamento (CE) n. 834/2007; 
      nel caso delle sementi, essere prodotte impiegando sementi  «da
agricoltura biologica» o, ai sensi dell'art. 12 paragrafo 1  comma  i
del regolamento (CE) n. 834/2007, sementi convenzionali; nel caso del
materiale di moltiplicazione vegetativa, le piante  genitrici  devono
essere coltivate secondo le norme di cui all'art. 12 del  regolamento
(CE) n. 834/2007; 
      nel caso di specie perenni,  essere  prodotte  da  colture  che
rispettino, per almeno due cicli vegetativi le norme di cui  all'art.
12 del regolamento (CE) n. 834/2007; 
      nel caso di specie o bulbo o tubero per le quali la  produzione
di seme comporti il reimpianto del bulbo o del tubero,  i  due  cicli
vegetativi,  di  cui  all'art.  12,  paragrafo  1,  lettera  i)   del
regolamento (CE) n. 834/07, si conteggiano a partire  dal  reimpianto
degli stessi. 
2) Regime  di  deroga  per  l'impiego  di  sementi  e  materiale   di
  moltiplicazione    vegetativa    proveniente     da     agricoltura
  convenzionale: 
    2.1 Utilizzazione di sementi e di  materiale  di  moltiplicazione
vegetativo non biologico 
    Conformemente alla procedura di seguito indicata, e'  autorizzata
l'utilizzazione di sementi o materiale di moltiplicazione  vegetativo
non biologico, purche' tali sementi o  materiale  di  moltiplicazione
vegetativo: 
      a) non siano trattati, nel caso  delle  sementi,  con  prodotti
fitosanitari  diversi  da  quelli  ammessi   nell'allegato   II   del
regolamento (CE) n. 889/2008, a meno  che  non  sia  prescritto,  per
motivi fitosanitari, un trattamento chimico a norma  della  direttiva
2000/29/CE del Consiglio per tutte le  varieta'  di  una  determinata
specie nella zona in cui saranno utilizzati; 
      b)  siano  ottenuti  senza  l'uso  di  organismi  geneticamente
modificati e/o prodotti derivati da tali organismi; 
      c)   soddisfino   i   requisiti   generali    per    la    loro
commercializzazione. 
    2.2 Requisiti per la concessione della deroga 
    L'autorizzazione   ad   utilizzare   sementi   o   materiale   di
moltiplicazione vegetativo non ottenuti con il metodo  di  produzione
biologico puo' essere concessa unicamente nei seguenti casi: 
      a) nessuna  varieta'  della  specie  che  l'utilizzatore  vuole
procurarsi e' disponibile nella banca dati; 
      b) il fornitore non e' in  grado  di  consegnare  il  materiale
prima   della   semina   o   impianto   della   coltura,   nonostante
l'utilizzatore  abbia  ordinato  le  sementi  o   il   materiale   di
moltiplicazione vegetativo; 
      c) la varieta'  che  l'utilizzatore  vuole  procurarsi  non  e'
disponibile nella banca dati e  l'utilizzatore  puo'  dimostrare  che
nessuna delle varieta' alternative della  stessa  specie  disponibile
nella banca  dati  e'  adeguata  e  che  l'autorizzazione  e'  quindi
importante per la sua produzione; 
      d) l'autorizzazione e' giustificata  per  scopi  di  ricerca  e
sperimentazione nell'ambito di esperimenti in pieno campo,  su  scala
ridotta o per scopi di  conservazione  delle  varieta',  riconosciuti
dall'autorita' competente; 
      e)  l'autorizzazione  e'  concessa   prima   della   semina   o
dell'impianto della coltura; 
      f)  l'autorizzazione  e'   concessa   unicamente   ai   singoli
utilizzatori per una stagione colturale alla volta e  l'ente  di  cui
all'art. 10,  comma  2  registra  i  quantitativi  di  cui  e'  stato
richiesto l'impiego in deroga.  La  non  disponibilita'  deve  essere
intesa con riferimento sia a sementi e materiale  di  moltiplicazione
vegetativo biologico, sia a sementi e  materiale  di  moltiplicazione
vegetativo prodotti in conversione. 
    2.3 Procedure relative al funzionamento della banca dati del CREA
-  Centro  di  ricerca   difesa   e   certificazione   Milano   sulla
disponibilita'  di  sementi  e  altro  materiale  di  moltiplicazione
vegetativo. 
    La banca dati di e i dati derivanti  dall'attivita'  di  rilascio
delle deroghe sono consultagli sul sito web  del  CREA  -  Centro  di
ricerca    difesa    e    certificazione    Milano     all'indirizzo:
www.scs.entecra.it 
    Sentito il Comitato consultivo nazionale, il MIPAAF stabilira' le
modalita' di applicazione dell'art. 45, comma 8 del regolamento  (CE)
n. 889/2008 per l'applicazione di autorizzazioni generali a impiegare
in una determinata campagna e  per  determinate  specie  o  varieta',
sementi e materiale di moltiplicazione  vegetativo  non  ottenuti  in
agricoltura biologica. 
    Prima dell'inizio di  ciascuna  campagna  di  commercializzazione
delle sementi e  del  materiale  di  moltiplicazione  vegetativo  (1°
luglio - 30 giugno), l'operatore moltiplicatore o chi ha l'obbligo di
presentare domanda di controllo in campo ai fini della certificazione
delle sementi, le ditte sementiere e i  vivaisti  devono  inviare  al
Centro  di  ricerca  difesa  e  certificazione   Milano   copia   del
certificato di conformita' aziendale vigente. 
    Allo scopo di mantenere  la  banca  dati  quanto  piu'  possibile
aggiornata, l'invio da parte degli interessati al Centro  di  ricerca
difesa e certificazione Milano di  tutte  le  dichiarazioni  relative
alla disponibilita' di sementi o di altro materiale  di  riproduzione
biologico deve essere rinnovato mensilmente.  In  caso  contrario  la
disponibilita' verra' considerata  esaurita  e,  pertanto,  depennata
dalla banca dati  del  Centro  di  ricerca  difesa  e  certificazione
Milano. 
    2.3.1 Sementi e tuberi-seme di patate per i quali vige  l'obbligo
della certificazione varietale ai sensi della disciplina  in  materia
di commercializzazione delle sementi 
      l'operatore moltiplicatore o chi ha l'obbligo di presentare  la
domanda  di  controllo  in  campo  al  Centro  di  ricerca  difesa  e
certificazione Milano ai fini della certificazione delle sementi deve
specificare,   nella   domanda,   la   superficie   destinata    alla
moltiplicazione  di  sementi  in  regime  di  agricoltura  biologica,
nonche' il nome dell'Organismo di controllo del regime di agricoltura
biologica cui e' assoggettato. 
      la  ditta  sementiera   deve   precisare   nella   domanda   di
cartellinatura   ufficiale   del   Centro   di   ricerca   difesa   e
certificazione Milano, successivamente  alla  produzione  di  sementi
biologiche in campo, che si tratta si sementi  biologiche,  indicando
l'operatore agricolo moltiplicatore da cui ha acquistato il  prodotto
e l'organismo di controllo del regime di agricoltura biologica cui la
stessa ditta sementiera e'  assoggettata,  nonche'  la  quantita'  di
prodotto biologico ottenuto distinto per varieta'. 
      la ditta sementiera / il fornitore di  sementi  deve  segnalare
alla banca dati del Centro di ricerca difesa e certificazione  Milano
la  disponibilita'  effettiva  di  sementi   biologiche   utilizzando
l'apposito modulo compilato in ogni sua parte (modulo 1). 
    2.3.2  Sementi  per   le   quali   non   vige   l'obbligo   della
certificazione ufficiale ai fini della  commercializzazione  (sementi
ortive della categoria Standard e sementi delle specie per  le  quali
la disciplina sementiera  non  prevede  l'obbligo  di  certificazione
varietale): 
      la ditta sementiera/il fornitore di sementi deve  segnalare  la
disponibilita' effettiva  di  sementi  biologiche  l'apposito  modulo
compilato in ogni sua parte (modulo 1). 
    2.3.3 Materiale di moltiplicazione vegetativo 
      la ditta vivaistica deve segnalare alla banca dati  del  Centro
di ricerca  difesa  e  certificazione  Milano  la  disponibilita'  di
materiali di riproduzione vegetativi biologici utilizzando l'apposito
modulo compilato in ogni sua parte (modulo 2). 
    Le notifiche di cui al presente punto 2.3 devono  riguardare  sia
le sementi e il materiale di  moltiplicazione  vegetativo  biologico,
sia le sementi e il materiale di moltiplicazione vegetativo  prodotti
su terreno in conversione. 
    2.4 Rilascio della deroga 
    La richiesta di deroga deve essere inviata al CREA  -  Centro  di
ricerca difesa e certificazione Milano, utilizzando l'apposito modulo
(modulo 3), per posta tramite raccomandata con avviso di  ricevimento
(Via  Giacomo  Venezian,  26  -  20133  Milano),   oppure   via   fax
(02/69012049), oppure  per  e-mail  (deroghe.bio@crea.gov.it)  almeno
trenta giorni prima della semina per tutte le sementi escluse  quelle
delle specie ortive e per il materiale di riproduzione vegetativo,  e
almeno dieci giorni prima dell'impianto per le sementi ortive  e  per
il materiale di moltiplicazione vegetativo. 
    Il CREA - Centro di ricerca difesa e certificazione  Milano  deve
dare risposta per posta o per e-mail con le  stesse  modalita'  sopra
indicate, non oltre venti giorni (dal ricevimento della richiesta  di
deroga) per tutte le sementi escluse quelle ortive e per il materiale
di riproduzione vegetativo e non oltre sette giorni  per  le  sementi
ortive e il materiale di moltiplicazione vegetativo, esplicitando  le
motivazioni del  diniego  e  indicando,  se  del  caso,  la/le  ditte
sementiere o il/i vivaista/i che hanno  segnalato  la  disponibilita'
del materiale richiesto. 
    In assenza di risposta del CREA -  Centro  di  ricerca  difesa  e
certificazione Milano nei termini previsti al  precedente  capoverso,
la deroga si puo' considerare concessa. 
    In caso di negazione della deroga, il CREA -  Centro  di  ricerca
difesa e certificazione Milano  deve  inviare  copia  della  relativa
comunicazione  all'operatore  interessato  e,  nello  stesso   tempo,
all'Organismo di Controllo del regime di agricoltura biologico cui e'
assoggettato. 
    La deroga per l'utilizzo di sementi e/o materiale di riproduzione
convenzionale deve intendersi parimenti  concessa  nel  caso  in  cui
l'operatore possa comprovare all'organismo  di  controllo  biologico,
attraverso  una   dichiarazione   rilasciata   per   iscritto   dal/i
fornitore/i  indicato/i  dal  CREA  -  Centro  di  ricerca  difesa  e
certificazione Milano all'atto della negazione della deroga,  che  lo
stesso non ha piu' la disponibilita' del materiale richiesto. 
    Qualora le informazioni fornite  al  CREA  -  Centro  di  ricerca
difesa e certificazione Milano, risultanti dal modulo di richiesta di
deroga dovessero risultare incomplete, la richiesta di  deroga  viene
respinta e copia della relativa comunicazione deve essere inviata dal
CREA - Centro di ricerca difesa e certificazione Milano all'operatore
interessato e all'Organismo di controllo del  regime  di  agricoltura
biologico cui e' assoggettato nei tempi sopra indicati,  esplicitando
le motivazioni della negazione. 
    2.5 Procedure di ricorso avverso la decisione del CREA  -  Centro
di ricerca difesa e certificazione Milano di negazione della deroga 
    Avverso la decisione del  CREA  -  Centro  di  ricerca  difesa  e
certificazione Milano di negare  la  deroga  puo'  essere  presentato
ricorso entro trenta giorni dal ricevimento  della  comunicazione  di
negazione. 
    Il ricorso deve essere inviato attraverso raccomandata con avviso
di ricevimento al Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali e, per conoscenza, al CREA - Centro  di  ricerca  difesa  e
certificazione Milano stesso,  specificando  le  motivazioni  per  le
quali il ricorso viene presentato. 
    Il Ministero, sentito il  CREA  -  Centro  di  ricerca  difesa  e
certificazione Milano, decide sul ricorso  entro  trenta  giorni  dal
ricevimento dello  stesso,  nel  rispetto  delle  modalita'  previste
dall'art. 7 della legge 7 agosto  1990,  n.  241  e  delle  procedure
previste dall'art. 8 della medesima legge. 
3) Attivita' di verifica che devono essere effettuate da parte  degli
  organismi di controllo 
    L'organismo di controllo al fine del riscontro della  conformita'
di impiego di semente e di materiali  di  moltiplicazione  vegetativa
convenzionali in deroga, deve verificare in particolare: 
      che la richiesta  di  deroga  sia  stata  regolarmente  inviata
secondo termini e le modalita' previste dal presente decreto; 
      che la deroga sia stata concessa regolarmente, ovvero  che  non
vi siano state comunicazioni di diniego da parte del CREA - Centro di
ricerca difesa e certificazione Milano, oppure che  si  configuri  il
caso di cui al punto 2.4 paragrafo 5; 
      che le sementi e il materiale di moltiplicazione vegetativo non
siano trattati con prodotti fitosanitari non ammessi; 
      nel caso la deroga sia stata concessa, che la varieta' seminata
corrisponda a quella indicata nella richiesta di deroga. 
    Allo scopo di consentire i controlli,  l'operatore  e'  tenuto  a
conservare, presso l'azienda, la documentazione relativa alle sementi
e ai materiali di moltiplicazione impiegati,  almeno  fino  al  primo
sopralluogo dell'Organismo di controllo  del  regime  di  agricoltura
biologica. Nel caso delle sementi  la  documentazione  da  conservare
include almeno i  cartellini  ufficiali  di  certificazione,  per  le
specie per le quali sono previsti e  il  cartellino  del  produttore,
oppure il solo  cartellino  del  produttore  per  le  sementi  ortive
standard o per quelle non soggette a certificazione.  In  alternativa
ai cartellini, la documentazione  da  conservare  include  almeno  la
fattura di acquisto delle sementi, in cui  siano  indicate  specie  e
varieta',  categoria,  lotto,  quantitativo  di  seme  ed   eventuale
trattamento  e  da  cui  si   evinca   la   tipologia   biologica   o
convenzionale. 
  
 
              Parte di provvedimento in formato grafico