Art. 6 Riserve di posti e preferenze 1. Ai concorsi si applicano le disposizioni previste dalle leggi speciali sulle riserve di posti a favore di alcune categorie di cittadini. Le riserve non possono superare complessivamente la meta' dei posti messi a concorso. Se, in relazione a tale limite, e' necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto alla riserva. 2. Si applicano, altresi', le riserve dei posti di cui agli articoli 3, comma 4, e 31, comma 4, del decreto legislativo, nonche' quelle a favore di coloro che sono in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. 3. I posti riservati non coperti per mancanza di vincitori sono conferiti, secondo l'ordine di graduatoria, ai candidati che hanno superato le prove d'esame. 4. A parita' di merito si applicano i titoli di preferenza di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 ed all'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98 e dalle altre disposizioni speciali di legge. 5. I candidati che superano le prove d'esame devono trasmettere al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - Ufficio attivita' concorsuali, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo avviso, i documenti attestanti il possesso dei titoli che danno diritto a partecipare alle riserve di posti e quelli di precedenza e di preferenza nella nomina, gia' indicati nella domanda di partecipazione al concorso. La trasmissione e' effettuata mediante la propria posta elettronica certificata all'indirizzo indicato nel bando di concorso, ovvero mediante apposita funzionalita' presente nel sito. L'omessa presentazione della documentazione entro i termini stabiliti determina la mancata valutazione dei titoli. 6. La documentazione non e' richiesta nel caso in cui l'Amministrazione della pubblica sicurezza ne sia gia' in possesso o la possa acquisire d'ufficio.