Art. 6 Modalita' e termini di trasferimento delle risorse al Fondo 1. Successivamente al perfezionamento dell'iter di cui all'art. 5, comma 3, l'Agenzia richiede al Ministero l'erogazione delle risorse di cui all'art. 2, comma 1. Le predette risorse sono versate dal Ministero, entro dieci giorni dalla richiesta dell'Agenzia, su un apposito conto corrente bancario fruttifero intestato alla medesima Agenzia. 2. L'Agenzia procede alla sottoscrizione delle quote del Fondo, con le modalita' previste dal regolamento del Fondo, dando tempestiva comunicazione al Ministero dell'avvenuta sottoscrizione. 3. Il conto corrente di cui al comma 1 e' aperto presso primaria banca, individuata dall'Agenzia mediante selezione comparativa idonea a garantire le migliori condizioni di remunerativita'. Gli interessi maturati, tempo per tempo, sulle somme giacenti sul predetto conto corrente sono interamente riconosciuti in favore del Ministero. 4. Le risorse trasferite dal Ministero sul conto corrente di cui al comma 1 sono utilizzate dall'Agenzia esclusivamente per versare le quote del Fondo da essa sottoscritte. Il versamento delle quote avviene in funzione dei richiami operati dalla SGR connessi ai fabbisogni del Fondo, relativamente a: a) deliberazione, da parte dei competenti organi della SGR, degli investimenti nelle imprese target di cui all'art. 4; b) liquidazione alla SGR, per la quota di propria pertinenza, della commissione annua di gestione di cui all'art. 7, comma 1; c) pagamento degli altri oneri a carico del Fondo individuati dal regolamento del medesimo Fondo.