Art. 6 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
  1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge, sono
ammessi a partecipare alle procedure di cui  al  presente  decreto  i
candidati  in  possesso,  alla  data  prevista  dal  bando   per   la
presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli: 
  a) titolo di  abilitazione  all'insegnamento  conseguito  presso  i
corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo
conseguito  all'estero  e  riconosciuto  in  Italia  ai  sensi  della
normativa vigente, purche' i docenti in possesso dei predetti  titoli
abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni  scolastici,  presso
le istituzioni scolastiche statali, almeno due annualita' di servizio
specifico rispettivamente  sulla  scuola  dell'infanzia  o  primaria,
anche non continuative, sia su  posto  comune  che  di  sostegno.  Il
servizio a tempo determinato e' valutato ai sensi dell'art. 11, comma
14, della legge 3 maggio 1999, n. 124; 
  b)  diploma  magistrale  con  valore  di  abilitazione  e   diploma
sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli  istituti
magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito  all'estero  e
riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente,  conseguiti,
comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002,  purche'  i  docenti  in
possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso  degli  ultimi
otto anni  scolastici,  presso  le  istituzioni  scolastiche  statali
almeno due annualita' di  servizio  specifico  rispettivamente  sulla
scuola dell'infanzia o primaria, anche non continuative, sia su posto
comune che di sostegno. Il servizio a tempo determinato  e'  valutato
ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124; 
  c) per le procedure per i posti di sostegno su infanzia e primaria,
oltre al possesso di uno dei titoli di cui alle lettere a) e  b),  e'
richiesto il possesso dello specifico titolo di specializzazione  sul
sostegno conseguito ai sensi della normativa  vigente  o  di  analogo
titolo di specializzazione conseguito all'estero  e  riconosciuto  in
Italia ai sensi della normativa vigente. 
  2.  Sono  ammessi  con  riserva  coloro  che,   avendo   conseguito
all'estero i titoli di cui alle lettere  a),  b),  c)  del  comma  1,
abbiano comunque presentato la  relativa  domanda  di  riconoscimento
alla  Direzione  generale  per  gli  ordinamenti  scolastici   e   la
valutazione del  sistema  nazionale  di  istruzione,  entro  la  data
termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla
procedura concorsuale. 
  3. Sono altresi' ammessi con riserva alla procedura concorsuale per
posti di sostegno i docenti che  conseguano  il  relativo  titolo  di
specializzazione entro il 1° dicembre 2018, nell'ambito  di  percorsi
avviati entro il 31 maggio 2017, ivi compresi quelli disciplinati dal
decreto del Ministro 10  marzo  2017,  n.  141  come  modificato  dal
decreto 13 aprile 2017, n. 226. 
  4.  Il  bando  disciplina  gli  ulteriori  requisiti  generali   di
ammissione al concorso. 
  5. I candidati partecipano al concorso con riserva di  accertamento
del possesso dei requisiti di ammissione. In caso  di  carenza  degli
stessi,  l'USR  dispone  l'esclusione  dei  candidati,  in  qualsiasi
momento della procedura concorsuale.