Art. 6 
 
Attribuzioni  delle  autorita'  territoriali  di  protezione   civile
  (Articolo 1-bis, comma 2, legge  225/1992;  Articolo  5,  comma  5,
  decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001) 
 
  1. Nel rispetto delle direttive adottate ai sensi dell'articolo  15
e di quanto previsto dalla  legislazione  regionale,  i  Sindaci,  in
conformita' di quanto previsto  dal  decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 267, i Sindaci metropolitani e i Presidenti  delle  Regioni,
in  qualita'  di  autorita'  territoriali   di   protezione   civile,
esercitano le funzioni di vigilanza  sullo  svolgimento  integrato  e
coordinato  delle  medesime  attivita'  da  parte   delle   strutture
afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorita'  territoriali
di protezione civile sono responsabili, con riferimento  agli  ambiti
di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti
normative in materia: 
    a) del  recepimento  degli  indirizzi  nazionali  in  materia  di
protezione civile; 
    b) della promozione, dell'attuazione e  del  coordinamento  delle
attivita'  di  cui  all'articolo   2   esercitate   dalle   strutture
organizzative di propria competenza; 
    c) della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate  allo
svolgimento delle attivita' di protezione civile, in coerenza con  le
esigenze  di  effettivita'  delle  funzioni   da   esercitare,   come
disciplinate nella pianificazione di cui all'articolo 18; 
    d)  dell'articolazione  delle  strutture  organizzative  preposte
all'esercizio    delle    funzioni    di    protezione    civile    e
dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale  adeguato  e
munito di specifiche professionalita',  anche  con  riferimento  alle
attivita' di presidio delle sale operative,  della  rete  dei  centri
funzionali nonche'  allo  svolgimento  delle  attivita'  dei  presidi
territoriali; 
    e) della disciplina di procedure e  modalita'  di  organizzazione
dell'azione amministrativa delle strutture  e  degli  enti  afferenti
alle rispettive amministrazioni, peculiari e semplificate al fine  di
assicurarne la prontezza operativa e di risposta in  occasione  o  in
vista degli eventi di cui all'articolo 2. 
 
          Note all'art. 6: 
              Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  recante
          «Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli   enti
          locali» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre
          2000, n. 227, S.O.