Art. 6 
 
       Requisiti delle proposte e Piano di sviluppo strategico 
 
  1. Le proposte di istituzione, di cui all'articolo 5, devono essere
corredate del Piano di sviluppo strategico e danno conto dei  criteri
e degli obiettivi di sviluppo perseguiti dallo stesso, nonche'  delle
forme  di  coordinamento,  ove  necessarie,  con  la   pianificazione
strategica portuale. Il Piano di sviluppo strategico deve  contenere,
fra l'altro: 
  a) la documentazione di identificazione delle aree individuate  con
l'indicazione  delle   porzioni   di   territorio   interessate   con
evidenziazione di quelle ricadenti nell'Area portuale; 
  b) l'elenco delle  infrastrutture  gia'  esistenti,  nonche'  delle
infrastrutture  di  collegamento  tra   aree   non   territorialmente
adiacenti, nel territorio di cui alla lettera a); 
  c)   un'analisi   dell'impatto   sociale   ed   economico    atteso
dall'istituzione della ZES; 
  d) una relazione illustrativa del  Piano  di  sviluppo  strategico,
corredata di dati  ed  elementi  che  identificano  le  tipologie  di
attivita' che si  intendono  promuovere  all'interno  della  ZES,  le
attivita'  di  specializzazione   territoriale   che   si   intendono
rafforzare,  e  che   dimostrano   la   sussistenza   di   un   nesso
economico-funzionale con l'Area portuale o con  i  porti  di  cui  al
comma 2, dell'articolo 3, nel caso la ZES ricomprenda piu'  aree  non
adiacenti. Le aree non contigue devono comunque essere collegate alle
aree portuali da infrastrutture adeguate alla realizzazione del Piano
di sviluppo strategico; 
  e)  l'individuazione  delle  semplificazioni   amministrative,   di
propria competenza, per la realizzazione degli  investimenti  che  la
Regione si impegna ad  adottare  per  le  iniziative  imprenditoriali
localizzate nella ZES; 
  f) l'indicazione degli eventuali pareri,  intese,  concerti,  nulla
osta o altri atti di assenso, comunque  denominati,  gia'  rilasciati
dagli enti locali e da tutti gli enti interessati con  riguardo  alle
attivita' funzionali del piano strategico; 
  g) l'indicazione delle agevolazioni ed incentivazioni, senza  oneri
a carico della finanza statale, che  possono  essere  concesse  dalla
regione, nei  limiti  dell'intensita'  massima  di  aiuti  e  con  le
modalita' previste dalla legge; 
  h) l'elenco dei soggetti  pubblici  e  privati  consultati  per  la
predisposizione del Piano,  nonche'  le  modalita'  di  consultazione
adottate e gli esiti delle stesse; 
  i) il nominativo del rappresentante della regione o delle  regioni,
in caso di ZES interregionale, nel Comitato di indirizzo; 
  l) le modalita' con cui le strutture amministrative delle regioni e
degli  enti  locali  interessati,   nel   rispetto   dei   rispettivi
ordinamenti, assicurano, anche attraverso propri uffici e  personale,
nonche' attraverso accordi  con  le  amministrazioni  centrali  dello
Stato e convenzioni  con  organismi,  ovvero  strutture  nazionali  a
totale  partecipazione  pubblica,   l'espletamento   delle   funzioni
amministrative e di gestione degli interventi di competenza regionale
previsti nella ZES; 
  m) l'individuazione,  per  esigenze  di  sicurezza  portuale  e  di
navigazione, delle aree escluse.