Art. 6 
 
 
Contenuti, ordine di priorita' del programma biennale degli  acquisti
                       di forniture e servizi 
 
  1. Le amministrazioni, secondo i propri ordinamenti e  fatte  salve
le competenze legislative  e  regolamentari  delle  regioni  e  delle
province autonome  in  materia,  adottano,  nel  rispetto  di  quanto
previsto dall'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del  codice,  il
programma biennale degli acquisti di forniture e  servizi  nonche'  i
relativi elenchi annuali e aggiornamenti  annuali  sulla  base  degli
schemi-tipo allegati al presente decreto  e  parte  integrante  dello
stesso.  Le  amministrazioni,  ai  fini  della  predisposizione   del
programma biennale degli  acquisti  di  forniture  e  servizi  e  dei
relativi elenchi annuali e  aggiornamenti  annuali,  consultano,  ove
disponibili,  le  pianificazioni   delle   attivita'   dei   soggetti
aggregatori e delle  centrali  di  committenza,  anche  ai  fini  del
rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti  di  acquisto  e  di
negoziazione  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di
contenimento della spesa. 
  2. Gli schemi-tipo per la programmazione biennale degli acquisti di
forniture e servizi di cui  all'Allegato  II  sono  costituiti  dalle
seguenti schede: 
    a) A: quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni  previste
dal programma, articolate per annualita' e fonte di finanziamento; 
    b) B: elenco degli acquisti del programma con  indicazione  degli
elementi essenziali per la loro  individuazione.  Nella  scheda  sono
indicati le forniture e i servizi connessi ad un lavoro di  cui  agli
articoli da 3 a 5, riportandone il relativo CUP, ove previsto; 
    c)  C:  elenco   degli   acquisti   presenti   nella   precedente
programmazione biennale nei casi previsti dal comma  3  dell'articolo
7. 
  3. I soggetti  che  gestiscono  i  siti  informatici  di  cui  agli
articoli 21, comma 7 e 29 del codice,  assicurano  la  disponibilita'
del  supporto  informatico  per  la  compilazione  degli  schemi-tipo
allegati al presente decreto. 
  4. Ogni acquisto di forniture e servizi riportato nel programma  di
cui al comma 1 e' individuato univocamente dal CUI. Per ogni acquisto
per il quale e' previsto, e' riportato  il  CUP.  Entrambi  i  codici
vengono mantenuti nei programmi  biennali  nei  quali  l'acquisto  e'
riproposto, salvo modifiche sostanziali del progetto che ne  alterino
la possibilita' di precisa individuazione. 
  5. Per gli acquisti di cui al comma 1, nel programma biennale  sono
riportati  gli  importi  degli  acquisti  di  forniture   e   servizi
risultanti dalla  stima  del  valore  complessivo,  ovvero,  per  gli
acquisti di forniture e servizi ricompresi nell'elenco  annuale,  gli
importi del prospetto economico delle acquisizioni medesime. 
  6. Il programma biennale contiene altresi'  i  servizi  di  cui  al
comma  11  dell'articolo  23  del   codice   nonche'   le   ulteriori
acquisizioni di forniture e servizi connessi  alla  realizzazione  di
lavori previsti nella programmazione triennale dei lavori pubblici  o
di  altre  acquisizioni  di  forniture  e  servizi   previsti   nella
programmazione biennale. Gli importi relativi  a  tali  acquisizioni,
qualora  gia'  ricompresi  nell'importo  complessivo  o  nel   quadro
economico del lavoro o acquisizione ai quali sono connessi, non  sono
computati ai fini della quantificazione delle risorse complessive del
programma di cui alla scheda A dell'Allegato II. 
  7. Le acquisizioni di forniture e servizi di cui al  comma  6  sono
individuate da un proprio CUI e sono associate al CUI e al  CUP,  ove
previsto, del lavoro o dell'acquisizione al quale sono connessi. 
  8. Nei programmi biennali degli acquisti di  forniture  e  servizi,
per ogni singolo acquisto, e' riportata l'annualita' nella  quale  si
intende dare avvio alla procedura di affidamento  ovvero  si  intende
ricorrere  ad  una  centrale  di  committenza  o   ad   un   soggetto
aggregatore, al fine di consentire il raccordo con la  pianificazione
dell'attivita' degli stessi. 
  9. Per l'inserimento  nel  programma  biennale  degli  acquisti  di
forniture  e  servizi,  le  amministrazioni,  anche  con  riferimento
all'intera acquisizione nel caso di suddivisione in lotti funzionali,
provvedono  a   fornire   adeguate   indicazioni   in   ordine   alle
caratteristiche  tipologiche,   funzionali   e   tecnologiche   delle
acquisizioni  da  realizzare   ed   alla   relativa   quantificazione
economica. 
  10. Il programma biennale degli acquisti  di  forniture  e  servizi
riporta l'ordine di priorita'. Nell'ambito  della  definizione  degli
ordini di priorita' le amministrazioni individuano come prioritari  i
servizi  e  le  forniture  necessari  in  conseguenza  di   calamita'
naturali, per garantire gli interessi pubblici primari, gli  acquisti
aggiuntivi per il completamento di forniture o  servizi,  nonche'  le
forniture e i servizi cofinanziati con fondi europei, e le  forniture
e i servizi per i quali ricorra la possibilita' di finanziamento  con
capitale privato maggioritario. 
  11. Le amministrazioni tengono conto di tali priorita', fatte salve
le modifiche dipendenti da eventi imprevedibili o  calamitosi,  o  da
sopravvenute disposizioni di legge o  regolamentari  ovvero  da  atti
amministrativi adottati a livello statale o regionale. 
  12. Ai sensi dell'articolo 21, comma 6, del codice, l'elenco  delle
acquisizioni di forniture e servizi di importo stimato superiore ad 1
milione di euro che le  amministrazioni  prevedono  di  inserire  nel
programma biennale, sono comunicate dalle  medesime  amministrazioni,
entro il mese di ottobre, al Tavolo tecnico dei soggetti  aggregatori
di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
con le modalita' indicate all'articolo 7, comma 5. 
  13.  Le  amministrazioni  individuano,  nell'ambito  della  propria
organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione
del programma biennale degli acquisti  di  forniture  e  servizi.  Il
soggetto di cui al presente comma puo' coincidere con quello  di  cui
all'articolo 3, comma 14. Si applica la procedura di cui all'articolo
3, comma 15. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per il testo degli articoli 21, commi 1 e 7, e 29 del
          citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  si  veda
          nelle note all'art. 5. 
              - Si riporta l'art. 23, comma 11,  del  citato  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              "Art. 23. Livelli della progettazione per gli  appalti,
          per le concessioni di lavori nonche' per i servizi 
              (Omissis). 
              11. Gli oneri inerenti alla progettazione, ivi compresi
          quelli relativi al dibattito pubblico, alla  direzione  dei
          lavori, alla vigilanza, ai  collaudi,  agli  studi  e  alle
          ricerche connessi, alla redazione dei piani di sicurezza  e
          di coordinamento, quando  previsti  ai  sensi  del  decreto
          legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,   alle   prestazioni
          professionali e specialistiche, necessari per la  redazione
          di  un  progetto  esecutivo  completo  in  ogni  dettaglio,
          possono   essere   fatti   gravare   sulle   disponibilita'
          finanziarie  della  stazione  appaltante  cui   accede   la
          progettazione   medesima.   Ai   fini   dell'individuazione
          dell'importo stimato, il conteggio deve ricomprendere tutti
          i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, in caso di
          affidamento allo stesso progettista esterno. 
              (Omissis).". 
              - Si riporta l'art. 21, comma  6,  del  citato  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              "Art. 21. Programma degli acquisti e programmazione dei
          lavori pubblici 
              (Omissis). 
              6. Il programma biennale di forniture  e  servizi  e  i
          relativi aggiornamenti annuali contengono gli  acquisti  di
          beni e di  servizi  di  importo  unitario  stimato  pari  o
          superiore a 40.000  euro.  Nell'ambito  del  programma,  le
          amministrazioni aggiudicatrici individuano  i  bisogni  che
          possono  essere  soddisfatti  con  capitali   privati.   Le
          amministrazioni pubbliche  comunicano,  entro  il  mese  di
          ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi
          d'importo superiore a 1 milione di euro  che  prevedono  di
          inserire nella programmazione biennale  al  Tavolo  tecnico
          dei soggetti di cui all'art. 9, comma 2, del  decreto-legge
          24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini  dello
          svolgimento  dei  compiti  e  delle   attivita'   ad   esso
          attribuiti.  Per  le  acquisizioni  di   beni   e   servizi
          informatici   e   di   connettivita'   le   amministrazioni
          aggiudicatrici tengono conto di quanto  previsto  dall'art.
          1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
              (Omissis).". 
              - Per il testo dell'art. 9, del citato decreto-legge 24
          aprile 2014, n. 66, si veda nelle note alle premesse.