Art. 6 Obblighi degli organismi di controllo 1. Nell'esercizio dell'attivita' di controllo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, l'organismo di controllo ha l'obbligo di: a) comunicare al Ministero e alle autorita' competenti per l'esercizio della vigilanza i risultati dei controlli effettuati in modo regolare e ogni volta che ne sia richiesto; b) informare senza ritardo il Ministero e le autorita' competenti per l'esercizio della vigilanza qualora i risultati dei controlli rivelino una infrazione o irregolarita'; c) consentire agli organi del Ministero e alle autorita' competenti per l'esercizio della vigilanza l'accesso ai propri uffici e agli impianti e fornire qualsiasi informazione e assistenza ritenuta necessaria per l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo; d) adottare, in caso di irregolarita' o infrazioni, le misure corrispondenti a carico degli operatori, anche se receduti o esclusi dal sistema, per fatti antecedenti al recesso o all'esclusione; e) comunicare al Ministero e alle autorita' competenti per l'esercizio della vigilanza le misure applicate in caso di accertamento di irregolarita', di infrazioni o di inosservanze; f) rifiutare la notifica di variazione per cambio di organismo di controllo, se a carico dell'operatore sono state emesse misure a seguito di irregolarita' o infrazioni e le stesse non sono state risolte; g) rifiutare la notifica di assoggettamento al sistema di un operatore escluso prima che siano trascorsi due anni dall'adozione della misura, fatto salvo il caso di esclusione per morosita'; h) rilasciare, entro novanta giorni dalla notifica di cui all'articolo 28 del regolamento, il documento giustificativo e il certificato di conformita'; i) applicare il tariffario di cui all'articolo 4, comma 1; l) conservare i fascicoli di controllo per almeno 5 anni successivi all'esclusione o al recesso dell'operatore; m) redigere e aggiornare l'elenco dei prodotti certificati per ogni operatore; n) trasferire il fascicolo di controllo all'organismo di controllo subentrante entro quindici giorni dalla notifica di variazione; o) adempiere alle richieste e prescrizioni impartite dalle autorita' di cui all'articolo 3 nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza e controllo; p) comunicare al Ministero le modifiche normative o organizzative intervenute successivamente all'autorizzazione nel termine di quindici giorni dalla loro deliberazione; q) impiegare i laboratori di analisi indicati dal Ministero; r) trasmettere il programma annuale di controllo al Dipartimento entro il 31 gennaio di ogni anno e comunicare le variazioni intervenute nel corso dell'anno; s) ai sensi dell'articolo 27 del regolamento, trasmettere al Ministero e alle autorita' competenti per l'esercizio della vigilanza una relazione sulle attivita' di controllo svolte nel corso dell'anno precedente entro il 31 marzo di ogni anno; t) trasmettere al Ministero e alle autorita' competenti per l'esercizio della vigilanza i dati statistici annuali sulla produzione biologica di cui all'articolo 36 del regolamento; u) aggiornare la banca dati, per gli aspetti di propria competenza, relativa alle transazioni commerciali di cui all'articolo 5, comma 12. 2. Gli obblighi informativi posti a carico degli organismi di controllo sono assolti attraverso l'inserimento delle relative informazioni nei servizi informatici disponibili nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), ai sensi della legge 4 giugno 1984, n. 194, nonche' della banca dati costituita ai sensi dell'articolo 5, comma 12.
Note all'art. 6: - La legge 4 giugno 1984, n. 194, recante interventi a sostegno dell'agricoltura, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1984, n. 153.