Art. 6 
 
                Obblighi degli organismi di controllo 
 
  1.  Nell'esercizio  dell'attivita'  di  controllo,  fermo  restando
quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, l'organismo di controllo ha
l'obbligo di: 
    a) comunicare  al  Ministero  e  alle  autorita'  competenti  per
l'esercizio della vigilanza i risultati dei controlli  effettuati  in
modo regolare e ogni volta che ne sia richiesto; 
    b) informare senza ritardo il Ministero e le autorita' competenti
per l'esercizio della vigilanza qualora  i  risultati  dei  controlli
rivelino una infrazione o irregolarita'; 
    c)  consentire  agli  organi  del  Ministero  e  alle   autorita'
competenti per l'esercizio della vigilanza l'accesso ai propri uffici
e  agli  impianti  e  fornire  qualsiasi  informazione  e  assistenza
ritenuta necessaria  per  l'adempimento  degli  obblighi  di  cui  al
presente articolo; 
    d) adottare, in caso di irregolarita'  o  infrazioni,  le  misure
corrispondenti a carico degli operatori, anche se receduti o  esclusi
dal sistema, per fatti antecedenti al recesso o all'esclusione; 
    e) comunicare  al  Ministero  e  alle  autorita'  competenti  per
l'esercizio  della  vigilanza  le  misure  applicate   in   caso   di
accertamento di irregolarita', di infrazioni o di inosservanze; 
    f) rifiutare la notifica di variazione per cambio di organismo di
controllo, se a carico dell'operatore  sono  state  emesse  misure  a
seguito di irregolarita' o infrazioni e  le  stesse  non  sono  state
risolte; 
    g) rifiutare la notifica di  assoggettamento  al  sistema  di  un
operatore escluso prima che siano trascorsi  due  anni  dall'adozione
della misura, fatto salvo il caso di esclusione per morosita'; 
    h)  rilasciare,  entro  novanta  giorni  dalla  notifica  di  cui
all'articolo 28 del regolamento, il  documento  giustificativo  e  il
certificato di conformita'; 
    i) applicare il tariffario di cui all'articolo 4, comma 1; 
    l)  conservare  i  fascicoli  di  controllo  per  almeno  5  anni
successivi all'esclusione o al recesso dell'operatore; 
    m) redigere e aggiornare l'elenco dei  prodotti  certificati  per
ogni operatore; 
    n)  trasferire  il  fascicolo  di  controllo   all'organismo   di
controllo  subentrante  entro  quindici  giorni  dalla  notifica   di
variazione; 
    o)  adempiere  alle  richieste  e  prescrizioni  impartite  dalle
autorita' di cui  all'articolo  3  nell'esercizio  dell'attivita'  di
vigilanza e controllo; 
    p) comunicare al Ministero le modifiche normative o organizzative
intervenute  successivamente  all'autorizzazione   nel   termine   di
quindici giorni dalla loro deliberazione; 
    q) impiegare i laboratori di analisi indicati dal Ministero; 
    r) trasmettere il programma annuale di controllo al  Dipartimento
entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno  e  comunicare  le  variazioni
intervenute nel corso dell'anno; 
    s) ai sensi dell'articolo  27  del  regolamento,  trasmettere  al
Ministero e alle autorita' competenti per l'esercizio della vigilanza
una relazione sulle attivita' di controllo svolte nel corso dell'anno
precedente entro il 31 marzo di ogni anno; 
    t) trasmettere al  Ministero  e  alle  autorita'  competenti  per
l'esercizio  della  vigilanza  i  dati   statistici   annuali   sulla
produzione biologica di cui all'articolo 36 del regolamento; 
    u)  aggiornare  la  banca  dati,  per  gli  aspetti  di   propria
competenza, relativa alle transazioni commerciali di cui all'articolo
5, comma 12. 
  2. Gli obblighi informativi  posti  a  carico  degli  organismi  di
controllo  sono  assolti  attraverso  l'inserimento  delle   relative
informazioni nei  servizi  informatici  disponibili  nell'ambito  del
Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), ai sensi della legge 4
giugno 1984, n. 194, nonche' della banca  dati  costituita  ai  sensi
dell'articolo 5, comma 12. 
 
          Note all'art. 6: 
              - La legge 4 giugno 1984, n. 194, recante interventi  a
          sostegno dell'agricoltura,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 5 giugno 1984, n. 153.