Art. 6 
 
                     Accettazione dei materiali 
 
  1. Il direttore dei  lavori,  oltre  a  quelli  che  puo'  disporre
autonomamente,  esegue,  altresi',  tutti  i  controlli  e  le  prove
previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano d'azione
nazionale per la sostenibilita' ambientale dei consumi della pubblica
amministrazione e dal capitolato speciale d'appalto. 
  2. Il direttore dei lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali e
i componenti deperiti dopo  l'introduzione  in  cantiere  o  che  per
qualsiasi  causa  non  risultano  conformi  alla  normativa  tecnica,
nazionale  o  dell'Unione  europea,  alle  caratteristiche   tecniche
indicate  nei  documenti  allegati  al  contratto,  con  obbligo  per
l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a  sue
spese; in tal caso il rifiuto e' trascritto sul giornale  dei  lavori
o, comunque, nel primo atto  contabile  utile.  Ove  l'esecutore  non
effettui la  rimozione  nel  termine  prescritto  dal  direttore  dei
lavori, la stazione appaltante puo' provvedervi direttamente a  spese
dell'esecutore, a carico del quale  resta  anche  qualsiasi  onere  o
danno che possa  derivargli  per  effetto  della  rimozione  eseguita
d'ufficio. I materiali e i componenti sono messi in opera  solo  dopo
l'accettazione del direttore dei  lavori.  L'accettazione  definitiva
dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera.
Anche dopo l'accettazione e la posa in  opera  dei  materiali  e  dei
componenti da parte dell'esecutore,  restano  fermi  i  diritti  e  i
poteri della stazione appaltante in  sede  di  collaudo.  Non  rileva
l'impiego da parte dell'esecutore e per sua iniziativa di materiali o
componenti di  caratteristiche  superiori  a  quelle  prescritte  nei
documenti contrattuali, o dell'esecuzione  di  una  lavorazione  piu'
accurata. 
  3. I materiali e i manufatti portati in  contabilita'  rimangono  a
rischio e pericolo dell'esecutore e sono rifiutati dal direttore  dei
lavori nel caso in cui quest'ultimo ne accerti l'esecuzione senza  la
necessaria diligenza o con materiali  diversi  da  quelli  prescritti
contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa  in  opera,
abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il  rifiuto  e'  trascritto
sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile  utile,
entro quindici giorni  dalla  scoperta  della  non  conformita'  alla
normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, al progetto o  al
contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito. 
  4. Il direttore dei lavori o l'organo di collaudo dispongono  prove
o analisi ulteriori rispetto a quelle  previste  dalla  legge  o  dal
capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneita' dei
materiali o dei  componenti  e  ritenute  necessarie  dalla  stazione
appaltante, con spese a carico dell'esecutore. 
  5. I materiali previsti dal progetto sono campionati  e  sottoposti
all'approvazione del direttore  dei  lavori,  completi  delle  schede
tecniche di riferimento e di tutte  le  certificazioni  in  grado  di
giustificarne le prestazioni,  con  congruo  anticipo  rispetto  alla
messa in opera. 
  6. Il direttore dei lavori  verifica  altresi'  il  rispetto  delle
norme in tema di sostenibilita'  ambientale,  tra  cui  le  modalita'
poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo
e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.