Art. 6 
 
 
                  Verifica indipendente e convalida 
 
  1. Il soggetto richiedente sottopone la documentazione indicata  in
allegato II, punto 1  -  numero  2)  ad  una  procedura  di  verifica
effettuata da un verificatore indipendente accreditato ai sensi della
normativa vigente. 
  2. Le modalita' di verifica e  di  convalida  che  il  verificatore
applica sono definite nella specifica procedura riportata in allegato
III del presente regolamento. 
  3. L'esito positivo della verifica indipendente  viene  determinato
attraverso la convalida della documentazione indicata in allegato II,
punto 1 - numero 2) e l'emissione dell'attestato di verifica da parte
del verificatore. 
  4. Dopo la prima verifica indipendente e convalida il rinnovo della
verifica deve essere effettuato a cadenza triennale.