Art. 6 
 
 
                       Valutazione delle prove 
 
  1.  La  prova  dell'esame  di  Stato  per  l'abilitazione  di   cui
all'articolo 4 si  conclude  con  un  giudizio  di  idoneita'  o  non
idoneita'. 
  2. Consegue il giudizio di idoneita' il candidato che  ha  superato
la prova ai sensi dell'articolo 4, comma 5. 
  3. Al termine della prova dell'esame di Stato  per  l'abilitazione,
la Commissione giudicatrice redige un elenco finale degli idonei e lo
trasmette al Rettore della sede universitaria presso cui si e' svolto
l'esame   che,   per    delega    del    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,   conferisce   il   diploma   di
abilitazione all'esercizio della  professione  di  medico-chirurgo  a
coloro  che  hanno  superato  la  prova  dell'esame  di   Stato   per
l'abilitazione. 
  4. L'elenco finale degli abilitati di cui al comma 3 e'  pubblicato
sul sito web istituzionale dell'universita'.