Art. 6 
 
              Comunicazioni e richiesta di informazioni 
 
  1.   All'atto   della   presentazione   dell'istanza    da    parte
dell'amministratore  giudiziario  o  dell'Agenzia,  per  ottenere   i
benefici di cui agli articoli 1, 2 e  3,  l'autorita'  amministrativa
procedente  ne  da'  comunicazione   al   Prefetto   competente   per
territorio, per l'attivazione del confronto sindacale, e all'INPS. In
caso di  intermediazione  illecita  e  sfruttamento  del  lavoro,  e'
inviata altresi' specifica segnalazione alla Rete del lavoro agricolo
di qualita' di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24  giugno  2014,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.
116. 
  2. Ai fini della  concessione  delle  misure  di  cui  al  presente
decreto,  l'autorita'   amministrativa   procedente   puo'   chiedere
informazioni all'amministratore  giudiziario,  all'Agenzia  nazionale
per l'amministrazione  e  la  destinazione  dei  beni  sequestrati  e
confiscati alla criminalita' organizzata e all'autorita'  giudiziaria
competente che  possono  trasmettere  documentazione  e  informazioni
anche d'ufficio. 
  3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le  risorse
finanziarie, umane e strumentali gia' previste a legislazione vigente
e comunque senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta l'art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014,
          n. 91, (Disposizioni urgenti per il  settore  agricolo,  la
          tutela   ambientale    e    l'efficientamento    energetico
          dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e  lo
          sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi  gravanti
          sulle  tariffe  elettriche,  nonche'  per  la   definizione
          immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,
          n. 116: 
              «Art. 6 (Rete del lavoro agricolo di qualita'). - 1. E'
          istituita presso l'INPS la  Rete  del  lavoro  agricolo  di
          qualita' alla quale possono partecipare le imprese agricole
          di cui all'art. 2135 del  codice  civile  in  possesso  dei
          seguenti requisiti: 
                a) non avere riportato condanne penali per violazioni
          della  normativa  in  materia  di  lavoro  e   legislazione
          sociale, per delitti contro  la  pubblica  amministrazione,
          delitti  contro  l'incolumita'  pubblica,  delitti   contro
          l'economia pubblica, l'industria e  il  commercio,  delitti
          contro il sentimento  per  gli  animali  e  in  materia  di
          imposte sui redditi e sul valore aggiunto, delitti  di  cui
          agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis del codice penale; 
                b) non essere state destinatarie,  negli  ultimi  tre
          anni, di sanzioni amministrative, ancorche' non definitive,
          per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e
          rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte
          e delle tasse. La  presente  disposizione  non  si  applica
          laddove il trasgressore o  l'obbligato  in  solido  abbiano
          provveduto,  prima  della   emissione   del   provvedimento
          definitivo,  alla   regolarizzazione   delle   inosservanze
          sanabili e al pagamento in misura agevolata delle  sanzioni
          entro  i  termini  previsti  dalla  normativa  vigente   in
          materia; 
                c) essere in regola con il versamento dei  contributi
          previdenziali e dei premi assicurativi; 
                c-bis)  applicare  i  contratti  collettivi  di   cui
          all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; 
                c-ter) non essere controllate o collegate,  ai  sensi
          dell'art. 2359 del codice civile, a soggetti che non  siano
          in possesso dei requisiti di cui al presente comma. 
              1-bis.  Alla  Rete  del  lavoro  agricolo  di  qualita'
          possono  aderire,  attraverso  la   stipula   di   apposite
          convenzioni, gli sportelli  unici  per  l'immigrazione,  le
          istituzioni  locali,  i  centri  per  l'impiego,  gli  enti
          bilaterali costituiti dalle organizzazioni  dei  datori  di
          lavoro e dei lavoratori in agricoltura, nonche' i  soggetti
          di cui all'art. 6  del  decreto  legislativo  10  settembre
          2003, n. 276. Possono altresi' aderire alla Rete del lavoro
          agricolo di qualita', attraverso  la  stipula  di  apposite
          convenzioni, se in possesso dei requisiti di cui  al  comma
          1, sia le agenzie per il  lavoro  di  cui  all'art.  4  del
          decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276,  sia  gli
          altri soggetti autorizzati all'attivita' di intermediazione
          ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14  settembre
          2015, n. 150. 
              2.  Alla  Rete  del   lavoro   agricolo   di   qualita'
          sovraintende  una  cabina   di   regia   composta   da   un
          rappresentante del Ministero del lavoro e  delle  politiche
          sociali, del Ministero delle politiche agricole  alimentari
          e forestali, del Ministero dell'economia e  delle  finanze,
          del Ministero dell'interno, dell'Ispettorato nazionale  del
          lavoro  a  far  data  dalla  sua  effettiva   operativita',
          dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia nazionale  per  le
          politiche attive del lavoro a far data dalla sua  effettiva
          operativita', dell'INPS e della Conferenza delle regioni  e
          delle province autonome di Trento e  di  Bolzano  designati
          entro  30  giorni  dall'entrata  in  vigore  del   presente
          decreto. Fanno  parte  della  cabina  di  regia  anche  tre
          rappresentanti dei  lavoratori  subordinati  delle  imprese
          agricole e un  rappresentante  dei  lavoratori  subordinati
          delle cooperative agricole e tre rappresentanti dei  datori
          di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura  e  un
          rappresentante   delle   associazioni   delle   cooperative
          agricole firmatarie di contratti collettivi  nazionali  del
          settore agricolo nominati  con  decreto  del  Ministro  del
          lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il
          Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali,
          entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  su  designazione  delle  organizzazioni
          sindacali    a     carattere     nazionale     maggiormente
          rappresentative. La  cabina  di  regia  e'  presieduta  dal
          rappresentante dell'INPS. 
              3. Ai fini della partecipazione alla  Rete  del  lavoro
          agricolo  di  qualita',  le  imprese  di  cui  al  comma  1
          presentano istanza in via telematica. Entro  trenta  giorni
          dall'insediamento la cabina di regia definisce con apposita
          determinazione gli elementi essenziali dell'istanza. 
              4. La cabina di regia ha i seguenti compiti: 
                a) delibera sulle istanze di partecipazione alla Rete
          del lavoro agricolo  di  qualita'  entro  30  giorni  dalla
          presentazione; 
                b) esclude dalla Rete del lavoro agricolo di qualita'
          le imprese agricole che perdono i requisiti di cui al comma
          1; 
                c) redige e aggiorna l'elenco delle imprese  agricole
          che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualita' e
          ne cura la pubblicazione sul sito internet dell'INPS; 
                c-bis) procede a monitoraggi costanti  dell'andamento
          del mercato del lavoro agricolo, su base trimestrale, anche
          accedendo    ai    dati     relativi     all'instaurazione,
          trasformazione  e  cessazione  dei   rapporti   di   lavoro
          disponibili  presso  il  Ministero  del  lavoro   e   delle
          politiche sociali e ai dati che si rendono  disponibili,  a
          seguito di  specifico  adattamento  del  sistema  UNIEMENS,
          presso l'INPS, valutando, in particolare, il  rapporto  tra
          il numero dei lavoratori stranieri che risultano  impiegati
          e il numero dei lavoratori  stranieri  ai  quali  e'  stato
          rilasciato  il  nulla  osta  per  lavoro   agricolo   dagli
          sportelli unici per l'immigrazione; 
                c-ter) promuove iniziative, d'intesa con le autorita'
          competenti,  sentite  le  parti  sociali,  in  materia   di
          politiche attive del lavoro, contrasto al lavoro sommerso e
          all'evasione contributiva, organizzazione  e  gestione  dei
          flussi di manodopera stagionale, assistenza dei  lavoratori
          stranieri immigrati; 
                d) formula proposte al Ministero del lavoro  e  delle
          politiche sociali e al Ministero delle  politiche  agricole
          alimentari  e  forestali  in  materia  di   lavoro   e   di
          legislazione sociale nel settore agricolo. 
              4-bis. La cabina di regia  promuove  la  stipula  delle
          convenzioni di cui al comma 1-bis e svolge i compiti di cui
          al  comma  4,  lettere  c-bis)  e  c-ter),  utilizzando  le
          informazioni  in  possesso  delle  commissioni  provinciali
          integrazione salari operai agricoli e dell'Agenzia  per  le
          erogazioni in agricoltura, al fine di formulare  indici  di
          coerenza del comportamento aziendale strettamente correlati
          alle  caratteristiche   della   produzione   agricola   del
          territorio, avvalendosi delle sezioni territoriali  di  cui
          al comma 4-ter. 
              4-ter. La Rete  del  lavoro  agricolo  di  qualita'  si
          articola in sezioni territoriali, a cui possono  aderire  i
          soggetti che hanno stipulato le convenzioni di cui al comma
          1-bis,  con  sede   presso   la   commissione   provinciale
          integrazione salari operai agricoli. Le sezioni  promuovono
          a livello territoriale le iniziative previste dal comma  4,
          lettera c-ter), svolgono compiti di promozione di modalita'
          sperimentali di intermediazione fra domanda  e  offerta  di
          lavoro nel settore agricolo, in stretta collaborazione  con
          l'Agenzia nazionale per le politiche attive  del  lavoro  e
          con la Rete nazionale dei  servizi  per  le  politiche  del
          lavoro  di  cui  all'art.  1  del  decreto  legislativo  14
          settembre  2015,  n.  150,  al  fine   di   garantire   una
          modulazione a livello territoriale dei servizi all'impiego.
          Le sezioni territoriali promuovono altresi' iniziative  per
          la realizzazione  di  funzionali  ed  efficienti  forme  di
          organizzazione del trasporto dei lavoratori fino  al  luogo
          di lavoro, anche mediante la stipula di convenzioni con gli
          enti locali. 
              4-quater. La cabina di regia trasmette ogni  anno  alle
          Camere una relazione sullo svolgimento dei compiti  di  cui
          al comma 4 ed in particolare sul risultato dei monito-raggi
          di cui alla lettera c-bis) del medesimo comma. 
              5. La partecipazione alla cabina di regia e'  a  titolo
          gratuito e ai  componenti  non  sono  corrisposti  gettoni,
          compensi, rimborsi di spese  o  altri  emolumenti  comunque
          denominati. La  cabina  di  regia  si  avvale  per  il  suo
          funzionamento delle risorse umane  e  strumentali  messe  a
          disposizione dall'INPS, nel rispetto delle disposizioni  di
          cui al comma 8. 
              6. Al fine di  realizzare  un  piu'  efficace  utilizzo
          delle  risorse  ispettive  disponibili,  il  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali e l'INPS,  fermi  restando
          gli ordinari controlli in materia di tutela della salute  e
          della sicurezza nei luoghi di lavoro, orientano l'attivita'
          di vigilanza nei confronti delle imprese  non  appartenenti
          alla Rete del lavoro agricolo di qualita' salvi i  casi  di
          richiesta di intervento proveniente dal  lavoratore,  dalle
          organizzazioni sindacali, dall'Autorita' giudiziaria  o  da
          autorita' amministrative e salvi  i  casi  di  imprese  che
          abbiano procedimenti penali in corso per  violazioni  della
          normativa in materia di lavoro e legislazione  sociale,  di
          contratti collettivi, di sicurezza sui luoghi di  lavoro  e
          in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. 
              7. E' fatta  salva  comunque  la  possibilita'  per  le
          amministrazioni di cui al comma 6 di  effettuare  controlli
          sulla  veridicita'  delle  dichiarazioni   in   base   alla
          disciplina vigente. 
              7-bis.  I  soggetti  provvisti  di  autorizzazione   al
          trasporto di persone rilasciata dalle autorita'  competenti
          e che siano in possesso dei requisiti di cui  al  comma  1,
          che  intendono  provvedere  al  trasporto   di   lavoratori
          agricoli, possono stipulare  apposita  convenzione  con  la
          Rete del lavoro  agricolo  di  qualita'.  Gli  enti  locali
          possono stabilire  che  la  stipula  della  convenzione  e'
          condizione necessaria per accedere ai contributi  istituiti
          per il trasporto dei lavoratori agricoli dai medesimi enti.
          Gli enti locali stabiliscono le  condizioni  e  l'ammontare
          dei  contributi  tenendo  conto  di  quanto   eventualmente
          previsto dai contratti collettivi di cui  all'art.  51  del
          decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in  ordine  alla
          quantificazione e ripartizione del costo del trasporto  tra
          imprese  e  lavoratori.  La   violazione   da   parte   del
          trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta
          la risoluzione della medesima e l'immediata  decadenza  dai
          contributi di cui al secondo periodo.". 
              8. Per le attivita' di cui al presente articolo  l'INPS
          provvede con le risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
          previste a legislazione vigente e comunque  senza  nuovi  o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».