Art. 6 
 
        Registri varietali delle specie di piante officinali 
 
  1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
sono istituiti i registri varietali delle specie di piante officinali
di cui  all'articolo  1,  comma  2,  allo  scopo  di  valorizzare  le
caratteristiche   varietali   del   materiale   riproduttivo   o   di
propagazione delle singole specie. 
  2. Le specie di cui al comma 1 sono classificate in funzione  delle
caratteristiche  riproduttive  delle  sementi  e  del  materiale   di
propagazione,  in  modo  da  definire  le  categorie   ammesse   alla
commercializzazione. 
  3. Il  decreto  di  cui  al  comma  1  definisce  la  procedura  di
certificazione delle sementi, conformemente a quanto  previsto  dalla
legge 25 novembre 1971, n. 1096, individua gli adempimenti  richiesti
per  garantire  la  tracciabilita'  del  materiale  sementiero  e  di
propagazione delle piante officinali e definisce  le  caratteristiche
tecnologiche del materiale ammesso alla commercializzazione. 
  4. Gli oneri derivanti dalle attivita'  finalizzate  all'iscrizione
delle varieta' nei registri delle varieta' vegetali, determinati  con
decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
in misura corrispondente al costo del servizio,  sono  a  carico  del
richiedente.  All'attuazione  del  presente  articolo   si   provvede
nell'ambito  delle   risorse   umane,   finanziarie   e   strumentali
disponibili a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per i riferimenti alla legge  25  novembre  1971,  n.
          1096, si veda nelle note alle premesse.