Art. 6 
 
 
                 Modifiche alla parte II, titolo V, 
           del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
 
  1. Alla parte II, titolo V, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 75 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 75 (Specifiche condizioni  in  ambito  sanitario).  -  1.  Il
trattamento dei dati personali effettuato  per  finalita'  di  tutela
della salute e incolumita' fisica dell'interessato o di terzi o della
collettivita'  deve  essere  effettuato  ai  sensi  dell'articolo  9,
paragrafi 2, lettere h) ed i), e  3  del  regolamento,  dell'articolo
2-septies del presente codice, nonche' nel rispetto delle  specifiche
disposizioni di settore.»; 
    b)  la  rubrica  del  Capo  II  e'  sostituita  dalla   seguente:
«Modalita'  particolari  per  informare  l'interessato   e   per   il
trattamento dei dati personali»; 
    c) l'articolo 77 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 77 (Modalita' particolari). - 1. Le disposizioni del presente
titolo individuano modalita' particolari utilizzabili dai soggetti di
cui al comma 2: 
      a) per informare l'interessato ai sensi degli articoli 13 e  14
del Regolamento; 
      b) per il trattamento dei dati personali. 
  2. Le modalita' di cui al comma 1 sono applicabili: 
      a) dalle strutture pubbliche e private, che erogano prestazioni
sanitarie  e  socio-sanitarie  e  dagli  esercenti   le   professioni
sanitarie; 
      b) dai soggetti pubblici indicati all'articolo 80.»; 
    d) all'articolo 78: 
      1) alla rubrica la parola  «Informativa»  e'  sostituita  dalla
seguente: «Informazioni»; 
      2) al comma 1, le  parole  «nell'articolo  13,  comma  1»  sono
sostituite dalle seguenti: «negli articoli 13 e 14 del Regolamento»; 
      3) al comma 2, le parole «L'informativa  puo'  essere  fornita»
sono sostituite  dalle  seguenti:  «Le  informazioni  possono  essere
fornite» e le parole «prevenzione, diagnosi, cura  e  riabilitazione»
sono sostituite  dalle  seguenti:  «diagnosi,  assistenza  e  terapia
sanitaria»; 
      4) il comma 3, e' sostituito dal seguente: «3. Le  informazioni
possono riguardare, altresi', dati personali  eventualmente  raccolti
presso terzi e sono fornite preferibilmente per iscritto.»; 
      5) al comma 4, le parole «L'informativa» sono sostituite  dalle
seguenti: «Le informazioni» e  la  parola  «riguarda»  e'  sostituita
dalla seguente «riguardano»; 
      6) al comma 5: 
        6.1. le parole «L'informativa  resa»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Le informazioni rese»; 
        6.2. la parola  «evidenzia»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«evidenziano»; 
        6.3. la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) per fini
di ricerca scientifica anche nell'ambito di sperimentazioni cliniche,
in conformita' alle leggi e ai regolamenti,  ponendo  in  particolare
evidenza   che   il   consenso,   ove   richiesto,   e'   manifestato
liberamente;»; 
        6.4. sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: «c-bis)  ai
fini dell'implementazione del fascicolo sanitario elettronico di  cui
all'articolo  12  del  decreto-legge  18  ottobre   2012,   n.   179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221;
c-ter) ai fini dei sistemi di sorveglianza  e  dei  registri  di  cui
all'articolo  12  del  decreto-legge  18  ottobre   2012,   n.   179,
convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.
221.»; 
    e) all'articolo 79: 
      1) la rubrica e' sostituita dalla seguente:  «(Informazioni  da
parte di  strutture  pubbliche  e  private  che  erogano  prestazioni
sanitarie e socio-sanitarie)»; 
      2) il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  «1.  Le  strutture
pubbliche  e   private,   che   erogano   prestazioni   sanitarie   e
socio-sanitarie possono avvalersi delle modalita' particolari di  cui
all'articolo 78 in  riferimento  ad  una  pluralita'  di  prestazioni
erogate anche da distinti reparti ed unita' della stessa struttura  o
di  sue  articolazioni  ospedaliere  o  territoriali   specificamente
identificate.»; 
      3) al comma 2, le parole  «l'organismo  e  le  strutture»  sono
sostituite dalle seguenti: «la struttura o le sue articolazioni» e le
parole «informativa e il consenso» sono  sostituite  dalla  seguente:
«informazione»; 
      4) al comma 3, le parole «semplificate di cui agli articoli  78
e  81»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «particolari   di   cui
all'articolo 78»; 
      5) al comma 4, la parola  «semplificate»  e'  sostituita  dalla
seguente «particolari»; 
    f) l'articolo 80 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 80 (Informazioni da  parte  di  altri  soggetti).  -  1.  Nel
fornire le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento,
oltre a quanto previsto dall'articolo  79,  possono  avvalersi  della
facolta' di  fornire  un'unica  informativa  per  una  pluralita'  di
trattamenti di dati effettuati, a  fini  amministrativi  e  in  tempi
diversi, rispetto a  dati  raccolti  presso  l'interessato  e  presso
terzi, i competenti servizi o strutture di altri  soggetti  pubblici,
diversi da quelli di cui al predetto articolo 79, operanti in  ambito
sanitario o della protezione e sicurezza sociale. 
  2. Le informazioni di cui al comma 1 sono integrate con appositi  e
idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico, affissi e
diffusi anche nell'ambito di pubblicazioni istituzionali  e  mediante
reti di comunicazione elettronica, in particolare per quanto riguarda
attivita' amministrative effettuate per motivi di interesse  pubblico
rilevante che non richiedono il consenso degli interessati.»; 
    g) all'articolo 82: 
      1)  al  comma  1,  le  parole   da   «L'informativa»   fino   a
«intervenire» sono sostituite dalle seguenti: «Le informazioni di cui
agli articoli 13 e 14 del Regolamento possono essere rese»; 
      2)  al  comma  2:  le  parole   da   «L'informativa»   fino   a
«intervenire» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Tali  informazioni
possono altresi' essere rese», e la lettera a)  e'  sostituita  dalla
seguente:  «a)  impossibilita'  fisica,  incapacita'   di   agire   o
incapacita' di intendere o di volere dell'interessato, quando non  e'
possibile rendere le informazioni, nei casi previsti, a chi  esercita
legalmente la rappresentanza, ovvero a un prossimo  congiunto,  a  un
familiare, a un convivente o unito civilmente ovvero a un  fiduciario
ai sensi dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219  o,  in
loro assenza, al  responsabile  della  struttura  presso  cui  dimora
l'interessato;»; 
      3)  al  comma  3,  le  parole   da   «L'informativa»   fino   a
«intervenire» sono sostituite dalle seguenti: «Le informazioni di cui
al comma 1  possono  essere  rese»  e  le  parole  «dall'acquisizione
preventiva del consenso» sono sostituite dalle  seguenti:  «dal  loro
preventivo rilascio»; 
      4) al comma  4,  le  parole  «l'informativa  e'  fornita»  sono
sostituite dalle seguenti: «le informazioni sono fornite» e le parole
da «anche» fino a «necessario» sono sostituite dalle  seguenti:  «nel
caso in cui non siano state fornite in precedenza»; 
    h) dopo l'articolo 89 e' inserito il seguente: 
  «Art. 89-bis (Prescrizioni di medicinali). - 1. Per le prescrizioni
di medicinali, laddove  non  e'  necessario  inserire  il  nominativo
dell'interessato, si adottano  cautele  particolari  in  relazione  a
quanto  disposto  dal  Garante  nelle  misure  di  garanzia  di   cui
all'articolo 2-septies, anche ai fini del controllo della correttezza
della prescrizione ovvero per finalita' amministrative o per fini  di
ricerca scientifica nel settore della sanita' pubblica.»; 
    i) all'articolo 92: 
      1) al  comma  1,  le  parole  «organismi  sanitari  pubblici  e
privati» sono sostituite  dalle  seguenti:  «strutture,  pubbliche  e
private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie»; 
      2) al comma 2, lettera a),  le  parole  «di  far  valere»  sono
sostituite dalle seguenti:  «di  esercitare»,  le  parole  «ai  sensi
dell'articolo  26,  comma  4,  lettera  c),»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera  f),  del
Regolamento,» e le parole «e inviolabile» sono soppresse; 
      3) alla lettera b), le parole «e inviolabile» sono soppresse. 
 
          Note all'art. 6: 
 
              - L'art. 78 del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
          196, citato nelle note alle premesse, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 78 (Informazioni del medico di medicina  generale
          o del pediatra). - 1. Il medico di medicina generale  o  il
          pediatra   di   libera   scelta   informano   l'interessato
          relativamente al trattamento dei dati personali,  in  forma
          chiara e tale  da  rendere  agevolmente  comprensibili  gli
          elementi indicati negli articoli 13 e 14 del Regolamento. 
              2.  Le  informazioni  possono  essere  fornite  per  il
          complessivo trattamento dei dati personali  necessario  per
          attivita' di  diagnosi,  assistenza  e  terapia  sanitaria,
          svolte dal medico o dal pediatra a tutela  della  salute  o
          dell'incolumita'  fisica  dell'interessato,  su   richiesta
          dello stesso  o  di  cui  questi  e'  informato  in  quanto
          effettuate nel suo interesse. 
              3. Le informazioni possono riguardare,  altresi',  dati
          personali  eventualmente  raccolti  presso  terzi  e   sono
          fornite preferibilmente per iscritto. 
              4. Le informazioni, se non e' diversamente  specificato
          dal medico o dal pediatra, riguardano anche il  trattamento
          di  dati  correlato  a  quello  effettuato  dal  medico  di
          medicina  generale  o  dal  pediatra  di   libera   scelta,
          effettuato  da  un  professionista  o  da  altro  soggetto,
          parimenti individuabile in base alla prestazione richiesta,
          che: 
                a)  sostituisce  temporaneamente  il  medico   o   il
          pediatra; 
                b)  fornisce   una   prestazione   specialistica   su
          richiesta del medico e del pediatra; 
                c) puo' trattare lecitamente i  dati  nell'ambito  di
          un'attivita' professionale prestata in forma associata; 
                d) fornisce farmaci prescritti; 
                e) comunica dati personali al medico  o  pediatra  in
          conformita' alla disciplina applicabile. 
              5. Le informazioni rese ai sensi del presente  articolo
          evidenziano analiticamente eventuali  trattamenti  di  dati
          personali che presentano rischi specifici per i  diritti  e
          le  liberta'  fondamentali,   nonche'   per   la   dignita'
          dell'interessato, in particolare  in  caso  di  trattamenti
          effettuati: 
                a) per fini di ricerca scientifica anche  nell'ambito
          di sperimentazioni cliniche, in conformita' alle leggi e ai
          regolamenti,  ponendo  in  particolare  evidenza   che   il
          consenso, ove richiesto, e' manifestato liberamente; 
                b) nell'ambito della teleassistenza o telemedicina; 
                c) per fornire altri beni o  servizi  all'interessato
          attraverso una rete di comunicazione elettronica; 
                c-bis) ai  fini  dell'implementazione  del  fascicolo
          sanitario elettronico di cui all'art. 12 del  decreto-legge
          18 ottobre 2012, n.  179,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
                c-ter) ai fini dei  sistemi  di  sorveglianza  e  dei
          registri di cui all'art. 12 del  decreto-legge  18  ottobre
          2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre 2012, n. 221.» 
              - L'art. 79 del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
          196, citato nelle note alle premesse, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 79 (Informazioni da parte di strutture  pubbliche
          e   private   che   erogano   prestazioni    sanitarie    e
          socio-sanitarie). - 1. Le strutture  pubbliche  e  private,
          che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie possono
          avvalersi delle modalita' particolari di cui all'art. 78 in
          riferimento ad una pluralita' di prestazioni erogate  anche
          da distinti reparti ed unita' della stessa struttura  o  di
          sue articolazioni ospedaliere o territoriali specificamente
          identificate. 
              2. Nei casi di cui al comma 1 la  struttura  o  le  sue
          articolazioni   annotano   l'avvenuta   informazione    con
          modalita' uniformi e tali da  permettere  una  verifica  al
          riguardo da parte di altri reparti ed unita' che, anche  in
          tempi  diversi,  trattano   dati   relativi   al   medesimo
          interessato. 
              3. Le modalita' particolari di cui all'art. 78  possono
          essere  utilizzate  in  modo  omogeneo  e   coordinato   in
          riferimento all'insieme dei trattamenti di  dati  personali
          effettuati nel complesso delle strutture facenti capo  alle
          aziende sanitarie. 
              4. Sulla  base  di  adeguate  misure  organizzative  in
          applicazione del comma 3, le modalita' particolari  possono
          essere utilizzate per piu' trattamenti di  dati  effettuati
          nei casi di cui al presente art.  e  dai  soggetti  di  cui
          all'art. 80.». 
              - L'art. 82 del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
          196, citato nelle note alle premesse, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  82  (Emergenze   e   tutela   della   salute   e
          dell'incolumita' fisica). - 1. Le informazioni di cui  agli
          articoli 13 e 14 del Regolamento possono essere rese  senza
          ritardo, successivamente  alla  prestazione,  nel  caso  di
          emergenza sanitaria o di igiene pubblica per  la  quale  la
          competente autorita' ha adottato un'ordinanza  contingibile
          ed urgente ai sensi dell'art. 117 del  decreto  legislativo
          31 marzo 1998, n. 112. 
              2. Tali informazioni possono altresi' essere rese senza
          ritardo, successivamente alla prestazione, in caso di: 
                a) impossibilita'  fisica,  incapacita'  di  agire  o
          incapacita' di  intendere  o  di  volere  dell'interessato,
          quando non e' possibile rendere le informazioni,  nei  casi
          previsti, a  chi  esercita  legalmente  la  rappresentanza,
          ovvero a un  prossimo  congiunto,  a  un  familiare,  a  un
          convivente o unito civilmente ovvero  a  un  fiduciario  ai
          sensi dell'art. 4 della legge 22 dicembre 2017, n.  219  o,
          in loro assenza, al responsabile della struttura presso cui
          dimora l'interessato; 
                b) rischio grave, imminente ed  irreparabile  per  la
          salute o l'incolumita' fisica dell'interessato. 
              3. Le informazioni di cui al  comma  1  possono  essere
          rese senza ritardo, successivamente alla prestazione, anche
          in caso di prestazione medica che puo' essere  pregiudicata
          dal loro preventivo rilascio, in termini di tempestivita' o
          efficacia. 
              4.  Dopo  il  raggiungimento  della  maggiore  eta'  le
          informazioni sono fornite all'interessato nel caso  in  cui
          non siano state fornite in precedenza.»