Art. 6 
 
                 Disposizioni in materia di rimpatri 
 
  1. All'articolo 1, comma 1122, della legge  27  dicembre  2017,  n.
205, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
    «b) al fine di potenziare le misure di rimpatrio, il Fondo di cui
all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e' incrementato di 500.000 euro per  il  2018,  di  1.500.000
euro per il 2019 e di 1.500.000 euro per il 2020;».