Art. 6 
 
         Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale 
                  in materia di disposizioni finali 
 
  1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia  di  casellario  giudiziale,  di  anagrafe   delle   sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi  carichi  pendenti,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14  novembre  2002,
n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  titolo,  dopo  le  parole  «in  materia   di   casellario
giudiziale,» sono inserite le  seguenti:  «di  casellario  giudiziale
europeo,»; 
    b) all'articolo 51, dopo il comma 1, e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente: 
      «1-bis.  Ogni  richiamo,  presente  in  norme  di  legge  o  di
regolamento, al casellario giudiziale si intende  riferito  anche  al
casellario giudiziale europeo.». 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il testo del titolo e dell'articolo 51 del
          citato decreto del Presidente della Repubblica 14  novembre
          2002,  n.  313,  cosi'  come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato: 
                «Testo  unico  delle   disposizioni   legislative   e
          regolamentari  in  materia  di  casellario  giudiziale,  di
          casellario giudiziale europeo, di anagrafe  delle  sanzioni
          amministrative dipendenti da reato e dei  relativi  carichi
          pendenti.» 
                «Art. 51 (R) (Raccordo con  norme  esterne  al  testo
          unico).  -  1.  Ogni  richiamo  delle  norme  relative   al
          casellario   giudiziale,   all'anagrafe   delle    sanzioni
          amministrative dipendenti da reato e  ai  relativi  carichi
          pendenti, presente in norme di legge o di  regolamento,  si
          intende riferito alle  corrispondenti  norme  del  presente
          testo unico. 1-bis. Ogni richiamo,  presente  in  norme  di
          legge o di regolamento, al casellario giudiziale si intende
          riferito anche al casellario giudiziale europeo.».