Art. 6 
 
         Definizione agevolata delle controversie tributarie 
 
  1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in  cui
e' parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti  impositivi,
pendenti in ogni stato e  grado  del  giudizio,  compreso  quello  in
Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono  essere  definite,  a
domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio
o di chi vi e' subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento
di un importo pari al valore  della  controversia.  Il  valore  della
controversia e' stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo  12  del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 
  2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di  soccombenza
dell'Agenzia   delle   entrate   nell'ultima   o   unica    pronuncia
giurisdizionale non cautelare depositata  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, le controversie possono essere  definite
con il pagamento: 
    a)  della  meta'  del  valore  della  controversia  in  caso   di
soccombenza nella pronuncia di primo grado; 
    b) di  un  quinto  del  valore  della  controversia  in  caso  di
soccombenza nella pronuncia di secondo grado. 
  3.  Le  controversie  relative  esclusivamente  alle  sanzioni  non
collegate al tributo possono essere definite  con  il  pagamento  del
quindici  per  cento  del  valore  della  controversia  in  caso   di
soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica  pronuncia
giurisdizionale  non  cautelare,  sul  merito  o  sull'ammissibilita'
dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di  entrata
in vigore del presente decreto, e con il pagamento del  quaranta  per
cento  negli  altri  casi.   In   caso   di   controversia   relativa
esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono,
per la definizione non e' dovuto alcun importo relativo alle sanzioni
qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche  con
modalita' diverse dalla presente definizione. 
  4. Il presente articolo si applica  alle  controversie  in  cui  il
ricorso in primo grado e' stato notificato alla controparte entro  la
data di entrata in vigore del presente decreto e per  le  quali  alla
data della presentazione della domanda di cui al comma 1 il  processo
non si sia concluso con pronuncia definitiva. 
  5. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche
solo in parte: 
    a) le risorse  proprie  tradizionali  previste  dall'articolo  2,
paragrafo 1, lettera a), delle  decisioni  2007/436/CE,  Euratom  del
Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom  del  Consiglio,
del  26  maggio  2014,  e  l'imposta  sul  valore  aggiunto  riscossa
all'importazione; 
    b) le somme dovute a titolo di recupero  di  aiuti  di  Stato  ai
sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del  Consiglio,
del 13 luglio 2015. 
  6. La definizione si perfeziona con la presentazione della  domanda
di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi  dovuti  ai  sensi
del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019; nel
caso in cui gli importi dovuti superano  mille  euro  e'  ammesso  il
pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni  dell'articolo
8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in  un  massimo  di
venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive
alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e  31  maggio
di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima,
si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno  2019  alla
data  del  versamento.   E'   esclusa   la   compensazione   prevista
dall'articolo 17 del decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241.
Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona
con la sola presentazione della domanda. 
  7.  Nel  caso  in  cui  le  somme  interessate  dalle  controversie
definibili a norma del presente articolo sono oggetto di  definizione
agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai  sensi
dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,  n.  172,
il perfezionamento della definizione della controversia  e'  in  ogni
caso subordinato al versamento entro il 7 dicembre 2018  delle  somme
di cui al comma 21 dell'articolo 3. 
  8. Entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia  autonoma  e'
presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di
bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma
si intende quella relativa a ciascun atto impugnato. 
  9.  Dagli  importi  dovuti  ai  sensi  del  presente  articolo   si
scomputano quelli gia' versati a  qualsiasi  titolo  in  pendenza  di
giudizio. La definizione non da'  comunque  luogo  alla  restituzione
delle somme gia' versate ancorche' eccedenti rispetto a quanto dovuto
per  la  definizione.  Gli  effetti  della  definizione  perfezionata
prevalgono su quelli delle  eventuali  pronunce  giurisdizionali  non
passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto. 
  10. Le controversie definibili  non  sono  sospese,  salvo  che  il
contribuente faccia apposita richiesta  al  giudice,  dichiarando  di
volersi avvalere delle disposizioni del  presente  articolo.  In  tal
caso il processo e' sospeso fino al 10 giugno  2019.  Se  entro  tale
data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi
al quale pende la controversia copia della domanda di  definizione  e
del versamento degli importi dovuti o della prima rata,  il  processo
resta sospeso fino al 31 dicembre 2020. 
  11. Per le controversie definibili sono sospesi  per  nove  mesi  i
termini  di   impugnazione,   anche   incidentale,   delle   pronunce
giurisdizionali e di riassunzione, nonche' per  la  proposizione  del
controricorso in Cassazione che scadono tra la  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019. 
  12. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31
luglio 2020 con le modalita' previste per la notificazione degli atti
processuali. Il diniego e' impugnabile entro sessanta giorni  dinanzi
all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel
caso in  cui  la  definizione  della  controversia  e'  richiesta  in
pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale puo'
essere  impugnata  dal  contribuente  unitamente  al  diniego   della
definizione entro sessanta  giorni  dalla  notifica  di  quest'ultimo
ovvero dalla controparte nel medesimo termine. 
  13. In mancanza di istanza di trattazione presentata  entro  il  31
dicembre 2020 dalla parte  interessata,  il  processo  e'  dichiarato
estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione  della  pronuncia
giurisdizionale e del diniego, qualora la  controversia  risulti  non
definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le  spese  del
processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. 
  14. La definizione perfezionata dal  coobbligato  giova  in  favore
degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia  piu'
pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo  del  comma
8. 
  15. Con uno o piu' provvedimenti del direttore  dell'Agenzia  delle
entrate sono  stabilite  le  modalita'  di  attuazione  del  presente
articolo. 
  16. Ciascun ente territoriale puo' stabilire,  entro  il  31  marzo
2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione
dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente
articolo alle controversie attribuite alla  giurisdizione  tributaria
in cui e' parte il medesimo ente.