Art. 6 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini degli articoli del presente Capo si intende per: 
    a)  «disallineamento»,  un  effetto  di  doppia  deduzione  o  di
deduzione senza inclusione; 
    b) «doppia deduzione»,  una  deduzione  dello  stesso  componente
negativo di reddito nella giurisdizione in cui  e'  sostenuto  ovvero
che si ritiene sia sostenuto, ossia la giurisdizione del  pagatore  e
in un'altra giurisdizione, ossia la  giurisdizione  dell'investitore.
Nel caso di un componente negativo di reddito sostenuto da un'entita'
ibrida o da una stabile organizzazione, la giurisdizione del pagatore
e'  la  giurisdizione  in  cui  l'entita'   ibrida   o   la   stabile
organizzazione e' stabilita o localizzata; 
    c) «deduzione senza inclusione», la deduzione  di  un  componente
negativo di reddito in qualsiasi giurisdizione in cui lo  stesso  sia
sostenuto ovvero si ritiene sia sostenuto, ossia la giurisdizione del
pagatore, senza la corrispondente inclusione,  a  fini  fiscali,  del
correlato componente positivo di reddito nella diversa  giurisdizione
del beneficiario. La  giurisdizione  del  beneficiario  e'  qualsiasi
giurisdizione in cui il componente positivo di reddito e'  conseguito
ovvero si ritiene conseguito a norma delle leggi di  qualsiasi  altra
giurisdizione; 
    d) «deduzione», l'importo considerato deducibile  ai  fini  delle
imposte sui redditi a  norma  delle  leggi  della  giurisdizione  del
pagatore o dell'investitore. Il termine «deducibile» va  interpretato
di conseguenza; 
    e) «inclusione», l'importo che rileva ai  fini  del  calcolo  del
reddito imponibile  a  norma  delle  leggi  della  giurisdizione  del
beneficiario. Un componente positivo di reddito  conseguito  in  base
alle previsioni contrattuali che regolano uno  strumento  finanziario
non e' considerato incluso nella misura  in  cui  esso  beneficia  di
sgravi   fiscali   che   sono   esclusiva   conseguenza   della   sua
qualificazione  in  base   alle   leggi   della   giurisdizione   del
beneficiario. Il termine «incluso» va interpretato di conseguenza; 
    f)   «sgravio   fiscale»,   l'esenzione   totale    o    parziale
dall'imposizione, l'esclusione dal  concorso  alla  formazione  della
base imponibile, la  riduzione  dell'aliquota  d'imposta  applicabile
ovvero un qualsiasi credito o rimborso  di  imposta,  diverso  da  un
credito per ritenute alla fonte; 
    g) «reddito a doppia inclusione», qualsiasi elemento  di  reddito
incluso a norma delle leggi di entrambe le giurisdizioni in cui si e'
verificato il disallineamento; 
    h) «soggetto» un individuo o un'entita'; 
    i) «entita' ibrida», qualsiasi entita' o accordo che in base alla
legislazione di uno Stato e' considerato un soggetto passivo ai  fini
delle imposte sui redditi e i cui componenti positivi e  negativi  di
reddito sono considerati componenti positivi e negativi di reddito di
un altro o di altri soggetti passivi a norma delle leggi di  un'altra
giurisdizione; 
    l) «strumento finanziario», qualsiasi strumento che da' origine a
componenti positivi di reddito propri di  un  rapporto  giuridico  di
finanziamento ovvero di un investimento di capitale e assoggettati ad
imposizione secondo le corrispondenti regole riguardanti  i  rapporti
di debito, di capitale o dei  derivati,  in  base  alle  leggi  della
giurisdizione del beneficiario o del pagatore; 
    m) «operatore finanziario», un soggetto che esercita regolarmente
l'attivita' di acquisto o di  vendita  di  strumenti  finanziari  per
proprio conto a scopo di lucro; 
    n) «trasferimento ibrido», qualsiasi accordo di trasferimento  di
uno  strumento  finanziario  in  cui  il  rendimento  sottostante  e'
considerato, ai fini fiscali, come conseguito simultaneamente da piu'
di una delle parti dell'accordo ovvero il cui rendimento  sottostante
e' rilevante per la determinazione della sua remunerazione; 
    o) «trasferimento ibrido sul  mercato»,  qualsiasi  trasferimento
ibrido posto in essere da un operatore finanziario nell'ambito  della
propria  attivita'  ordinaria  e  non  nel  quadro  di   un   accordo
strutturato; 
    p)  «stabile  organizzazione   disconosciuta»,   l'esercizio   di
attivita'  che,  in  base  alla  giurisdizione   di   residenza   del
contribuente, costituisce stabile organizzazione e che, a norma delle
leggi  dell'altra  giurisdizione,   non   costituisce   una   stabile
organizzazione; 
    q)  «accordo  strutturato»,   un   accordo   che   determina   un
disallineamento  da   ibridi   in   cui   l'impatto   economico   del
disallineamento e' stato  valutato  nella  negoziazione  dei  termini
dell'accordo  ovvero   un   accordo   finalizzato   a   produrre   un
disallineamento da ibridi, salvo che  il  contribuente  o  un'impresa
associata  possa  ragionevolmente  non  essere  consapevole  di  tale
disallineamento e non abbia condiviso il valore del beneficio fiscale
risultante dal disallineamento da ibridi; 
    r) «disallineamento da ibridi», una situazione che  coinvolge  un
soggetto passivo in cui: 
      1) un componente negativo di reddito, in base  alle  previsioni
contrattuali  che  regolano  uno  strumento  finanziario  ovvero   un
trasferimento  ibrido,  genera  una  deduzione  senza  inclusione   e
congiuntamente: 
        1.1. il corrispondente componente positivo di reddito non  e'
incluso dalla giurisdizione del beneficiario in un periodo  d'imposta
che inizia entro  12  mesi  dalla  fine  del  periodo  d'imposta  del
pagatore con riferimento al quale il componente negativo  di  reddito
e' stato dedotto; 
        1.2. il disallineamento  e'  imputabile  a  differenze  nella
qualificazione  dello  strumento   finanziario   o   del   componente
reddituale in base  alla  giurisdizione  del  pagatore  ed  a  quella
diversa del beneficiario; 
      2) in ogni caso, un componente negativo  di  reddito  sostenuto
ovvero  che  si  ritiene  sia  sostenuto  in  base  alle   previsioni
contrattuali  che  regolano  uno  strumento  finanziario  ovvero   un
trasferimento ibrido non genera un disallineamento da  ibridi  se  lo
sgravio fiscale concesso  nella  giurisdizione  del  beneficiario  e'
dovuto esclusivamente allo status fiscale di quest'ultimo o al  fatto
che lo  strumento  e'  soggetto  ai  termini  di  un  regime  fiscale
speciale; 
      3) un componente negativo di reddito sostenuto  ovvero  che  si
ritiene sia sostenuto a favore di un'entita' ibrida genera un effetto
di deduzione senza inclusione e il disallineamento e' il risultato di
differenze nell'allocazione del corrispondente componente positivo di
reddito a  favore  dell'entita'  ibrida  in  base  alle  leggi  della
giurisdizione in cui e' stabilita o registrata  l'entita'  ibrida  ed
alle  leggi  della  giurisdizione  di  qualsiasi  soggetto  con   una
partecipazione in tale entita' ibrida. In ogni  caso,  un  componente
negativo di reddito sostenuto ovvero che si ritiene sia sostenuto non
determina un disallineamento da ibridi  laddove  la  deduzione  senza
inclusione si sarebbe verificata in ogni caso a causa dello status di
esenzione dall'imposta del beneficiario a norma delle leggi della sua
giurisdizione di residenza ovvero di localizzazione; 
      4) un componente negativo di reddito sostenuto  ovvero  che  si
ritiene sia sostenuto a  favore  di  un'entita'  avente  una  o  piu'
stabili  organizzazioni  genera  un  effetto   di   deduzione   senza
inclusione e tale  disallineamento  e'  il  risultato  di  differenze
nell'allocazione del corrispondente componente positivo di reddito in
base alle leggi della giurisdizione di residenza della casa madre  ed
alle leggi della giurisdizione di localizzazione  della  sua  stabile
organizzazione   ovvero   alle   leggi   delle    giurisdizioni    di
localizzazione di due o  piu'  stabili  organizzazioni  della  stessa
entita'. In ogni caso, un componente negativo  di  reddito  sostenuto
ovvero che si ritiene sia sostenuto non determina un  disallineamento
da ibridi laddove la deduzione senza inclusione si sarebbe verificata
in ogni caso a causa  dello  status  di  esenzione  dall'imposta  del
beneficiario a norma delle leggi della sua giurisdizione di residenza
ovvero di localizzazione; 
      5) un componente negativo di reddito sostenuto  ovvero  che  si
ritiene sia sostenuto genera un effetto di deduzione senza inclusione
a seguito dell'attribuzione del corrispondente componente positivo di
reddito a favore di una stabile organizzazione disconosciuta. In ogni
caso, un componente negativo  di  reddito  sostenuto  ovvero  che  si
ritiene sia sostenuto non  determina  un  disallineamento  da  ibridi
laddove la deduzione senza inclusione si sarebbe verificata  in  ogni
caso a causa dello status di esenzione dall'imposta del  beneficiario
a norma delle leggi della sua giurisdizione di  residenza  ovvero  di
localizzazione; 
      6) un componente negativo di reddito sostenuto  ovvero  che  si
ritiene sia sostenuto  da  parte  di  un'entita'  ibrida  genera  una
deduzione senza inclusione e tale disallineamento origina  dal  fatto
che  il  corrispondente  componente  positivo  di  reddito   non   e'
riconosciuto come tale in base alle  leggi  della  giurisdizione  del
beneficiario. Un componente negativo di reddito sostenuto ovvero  che
si ritiene sia sostenuto non determina un disallineamento  da  ibridi
qualora la deduzione senza inclusione si sarebbe verificata  in  ogni
caso a causa dello status di esenzione dall'imposta del  beneficiario
a norma delle leggi della sua giurisdizione di  residenza  ovvero  di
localizzazione; 
      7) un componente negativo di reddito relativo ad una operazione
che si ritiene sia intervenuta tra la  sede  centrale  e  la  stabile
organizzazione ovvero tra due o piu'  stabili  organizzazioni  genera
una deduzione senza inclusione e  tale  disallineamento  origina  dal
fatto che il corrispondente componente positivo  di  reddito  non  e'
riconosciuto come tale in base alle  leggi  della  giurisdizione  del
beneficiario. Il componente negativo di  reddito  relativo  all'onere
figurativo non determina un  disallineamento  da  ibridi  qualora  la
deduzione senza inclusione si sarebbe verificata in ogni caso a causa
dello status di esenzione dall'imposta del beneficiario a norma delle
leggi della sua giurisdizione di residenza ovvero di localizzazione; 
      8) si verifica un fenomeno di doppia  deduzione  di  componenti
negativi di reddito; 
    s) «TUIR», testo unico delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive modificazioni; 
    t) «soggetto passivo», le societa' ed enti  di  cui  all'articolo
73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR nonche' i soggetti di cui alla
lettera c) del medesimo comma 1  che  sono  titolari  di  reddito  di
impresa, le stabili organizzazioni  nel  territorio  dello  Stato  di
societa' ed enti di cui all'articolo 73, comma  1,  lettera  d),  del
TUIR, le societa' di cui all'articolo  5  del  TUIR,  con  esclusione
delle societa' semplici e dei soggetti ad esse assimilati, nonche' le
persone fisiche che esercitano un'attivita' di impresa; 
    u) «impresa associata»: 
      1)  un'entita'  nella  quale  il   soggetto   passivo   detiene
direttamente  o  indirettamente  una  partecipazione  in  termini  di
diritto di voto o proprieta' del capitale pari o superiore al 50  per
cento ovvero ha il diritto di ricevere una percentuale degli utili di
tale entita' pari o superiore al 50 per cento; 
      2)  un  individuo  o  un'entita'  che  detiene  direttamente  o
indirettamente  nel   patrimonio   di   un   soggetto   passivo   una
partecipazione in  termini  di  diritto  di  voto  o  proprieta'  del
capitale pari o superiore al 50 per cento ovvero  ha  il  diritto  di
ricevere  una  percentuale  degli  utili  del  contribuente  pari   o
superiore al 50 per cento; 
      3) un'entita' che faccia parte del medesimo gruppo  consolidato
a fini di contabilita' finanziaria del soggetto passivo; 
      4)  un'impresa  nella  quale  il  soggetto   passivo   eserciti
un'influenza dominante sulla gestione ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile; 
      5)  un'impresa  che  eserciti  un'influenza   dominante   sulla
gestione del soggetto passivo ai sensi dell'articolo 2359 del  codice
civile; 
    v) «gruppo consolidato a fini di  contabilita'  finanziaria»,  un
gruppo composto da tutte le entita' pienamente incluse  nel  bilancio
consolidato  redatto  in  conformita'  dei  principi   internazionali
d'informativa  finanziaria  (IFRS)  o  del   sistema   nazionale   di
informativa finanziaria di uno Stato membro; 
    z) «componente  negativo  di  reddito»,  un  onere  al  quale  e'
associato un flusso finanziario che trova manifestazione nello stesso
periodo di imposta in cui detto onere risulta sostenuto oppure in  un
periodo di imposta anteriore o posteriore  ovvero  un  onere  che  si
considera sostenuto sulla base delle  regole  di  attribuzione  degli
utili e delle perdite della stabile organizzazione nei  rapporti  con
la casa madre e con le altre stabili organizzazioni secondo le  norme
del suo Stato di localizzazione nonche' di quello della casa madre  e
delle altre stabili organizzazioni; 
  2. Ai fini della lettera r) del comma 1: 
    a)  un  componente  negativo  di  reddito  che   rappresenta   il
rendimento  del  sottostante  strumento  finanziario  trasferito  non
determina un disallineamento da ibridi di  cui  al  numero  1)  della
stessa lettera r), qualora: 
      1) nell'ipotesi in cui il componente negativo  di  reddito  sia
sostenuto da un soggetto  passivo  nell'ambito  di  un  trasferimento
ibrido sul mercato, gli importi ricevuti in relazione allo  strumento
finanziario trasferito siano integralmente imponibili; 
      2) nell'ipotesi in cui il componente negativo  di  reddito  sia
sostenuto da un operatore finanziario  non  residente  a  favore  del
beneficiario residente nell'ambito di  un  trasferimento  ibrido  sul
mercato, la giurisdizione dell'operatore  finanziario  non  residente
imponga a tale soggetto di includere integralmente  nel  suo  reddito
imponibile  gli  importi  ricevuti  in   relazione   allo   strumento
finanziario trasferito; 
    b) il disallineamento da ibridi si verifica ai sensi  dei  numeri
6), 7) e 8) della stessa lettera r) solo nel  periodo  di  imposta  e
nella misura  in  cui  la  giurisdizione  del  pagatore  consente  la
deduzione a fronte di un importo che non rappresenta reddito a doppia
inclusione; 
    c) un disallineamento e' ritenuto un disallineamento da ibridi se
si  verifica  tra  imprese  associate,  tra  un  soggetto  passivo  e
un'impresa  associata,  tra  la   sede   centrale   e   una   stabile
organizzazione, tra due o piu' stabili  organizzazioni  della  stessa
entita' ovvero nell'ambito di un accordo strutturato; 
    d)  le  differenze  di  reddito   imponibile   ascrivibili   alla
valorizzazione del medesimo componente di reddito effettuata  secondo
le regole delle singole giurisdizioni coinvolte,  anche  per  effetto
dell'applicazione dei prezzi di trasferimento,  non  rientrano  nella
definizione di disallineamento da ibridi; 
    e) i benefici di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, non determinano l'emersione di  un  disallineamento  da
ibridi. 
  3. Ai fini di cui al  comma  1,  lettera  u),  se  un  individuo  o
un'entita' detiene direttamente o indirettamente nel patrimonio di un
soggetto passivo e in una o piu' entita' una  partecipazione  pari  o
superiore al 50  per  cento,  tutte  le  entita'  interessate  ed  il
soggetto passivo, sono considerate imprese associate. 
  4. Qualora il disallineamento si verifichi ai sensi  del  comma  1,
lettera r), numero 1), nella definizione di  «impresa  associata»  il
requisito del 50 per cento e' sostituito da un requisito del  25  per
cento. 
  5. Un soggetto che agisce di concerto  con  un  altro  soggetto  in
relazione ai diritti di  voto  o  alla  proprieta'  del  capitale  di
un'entita' e' considerato detentore di una partecipazione in tutti  i
diritti di voto o nell'intera proprieta'  del  capitale  dell'entita'
detenuti dall'altro soggetto. 
  6. Ai fini del comma 1, lettera r), numero 8), qualora un  soggetto
passivo sostiene un  costo  la  cui  deduzione  e'  negata  ai  sensi
dell'articolo  8,  comma  1,  e  in  uno  o  piu'  periodi  d'imposta
successivi consegue un reddito  imponibile  per  il  tramite  di  una
stabile organizzazione all'estero ovvero di una societa'  controllata
non residente per la quale  e'  stata  esercitata  l'opzione  di  cui
all'articolo 130 e seguenti del TUIR,  tale  reddito  e'  escluso  da
imposizione fino  a  concorrenza  dell'ammontare  dei  costi  la  cui
deduzione  e'  stata  negata  per  effetto  dell'applicazione   delle
disposizioni di  cui  al  comma  1  dell'articolo  8.  In  tal  caso,
l'imposta  estera  relativa  al  componente  di  reddito  escluso  da
imposizione non rileva ai fini dell'articolo 165 del TUIR. 
 
          Note all'art. 6: 
 
              Il  testo  degli  articoli  5  e  73  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          citato nelle note alle premesse, cosi' recita: 
              «Art. 5 (Redditi prodotti in forma associata). -  1.  I
          redditi delle societa' semplici, in nome  collettivo  e  in
          accomandita semplice residenti nel territorio  dello  Stato
          sono imputati  a  ciascun  socio,  indipendentemente  dalla
          percezione,   proporzionalmente   alla   sua    quota    di
          partecipazione agli utili. 
              2. Le quote di partecipazione agli utili  si  presumono
          proporzionate al valore dei conferimenti dei  soci  se  non
          risultano determinate  diversamente  dall'atto  pubblico  o
          dalla scrittura privata autenticata di  costituzione  o  da
          altro  atto  pubblico  o  scrittura  autenticata  di   data
          anteriore all'inizio del periodo d'imposta;  se  il  valore
          dei conferimenti  non  risulta  determinato,  le  quote  si
          presumono uguali. 
              3. Ai fini delle imposte sui redditi: 
                a) le societa'  di  armamento  sono  equiparate  alle
          societa' in nome collettivo o alle societa' in  accomandita
          semplice secondo che siano state costituite  all'unanimita'
          o a maggioranza; 
                b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa'
          in nome collettivo o alle  societa'  semplici  secondo  che
          abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di  attivita'
          commerciali; 
                c)  le  associazioni  senza  personalita'   giuridica
          costituite fra persone fisiche  per  l'esercizio  in  forma
          associata  di  arti  e  professioni  sono  equiparate  alle
          societa' semplici, ma l'atto  o  la  scrittura  di  cui  al
          secondo comma puo' essere redatto fino  alla  presentazione
          della dichiarazione dei redditi dell'associazione; 
                d)  si  considerano  residenti  le  societa'   e   le
          associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta
          hanno la sede  legale  o  la  sede  dell'amministrazione  o
          l'oggetto principale nel territorio dello Stato.  L'oggetto
          principale e' determinato in base all'atto costitutivo,  se
          esistente in forma di atto pubblico o di scrittura  privata
          autenticata,  e  in   mancanza,   in   base   all'attivita'
          effettivamente esercitata. 
              4. I redditi delle imprese familiari  di  cui  all'art.
          230-bis del codice civile, limitatamente al  49  per  cento
          dell'ammontare risultante dalla dichiarazione  dei  redditi
          dell'imprenditore, sono imputati a  ciascun  familiare  che
          abbia prestato in modo continuativo  e  prevalente  la  sua
          attivita' di lavoro  nell'impresa,  proporzionalmente  alla
          sua  quota  di  partecipazione  agli  utili.  La   presente
          disposizione si applica a condizione: 
                a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino
          nominativamente,  con   l'indicazione   del   rapporto   di
          parentela  o  di  affinita'  con  l'imprenditore,  da  atto
          pubblico  o  da  scrittura  privata  autenticata  anteriore
          all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione
          dell'imprenditore e dei familiari partecipanti; 
                b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore
          rechi l'indicazione  delle  quote  di  partecipazione  agli
          utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le  quote
          stesse sono proporzionate alla  qualita'  e  quantita'  del
          lavoro  effettivamente  prestato  nell'impresa,   in   modo
          continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta; 
                c)  che  ciascun  familiare  attesti,  nella  propria
          dichiarazione  dei  redditi,  di  aver  prestato   la   sua
          attivita' di lavoro nell'impresa  in  modo  continuativo  e
          prevalente. 
              5. Si intendono per familiari, ai  fini  delle  imposte
          sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo  grado  e
          gli affini entro il secondo grado.» 
              «Art.  73  (Soggetti  passivi).  -  1.  Sono   soggetti
          all'imposta sul reddito delle societa': 
                a) le  societa'  per  azioni  e  in  accomandita  per
          azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
          cooperative e le societa' di mutua  assicurazione,  nonche'
          le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
          e le societa' cooperative europee  di  cui  al  regolamento
          (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; 
                b)  gli  enti  pubblici  e  privati   diversi   dalle
          societa', nonche' i trust, residenti nel  territorio  dello
          Stato,  che  hanno  per  oggetto  esclusivo  o   principale
          l'esercizio di attivita' commerciali; 
                c)  gli  enti  pubblici  e  privati   diversi   dalle
          societa', i trust che non hanno  per  oggetto  esclusivo  o
          principale l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli
          organismi  di  investimento   collettivo   del   risparmio,
          residenti nel territorio dello Stato; 
                d) le societa' e gli enti di ogni  tipo,  compresi  i
          trust, con o senza personalita'  giuridica,  non  residenti
          nel territorio dello Stato. 
              2. Tra gli enti diversi dalle  societa',  di  cui  alle
          lettere b) e c) del comma 1,  si  comprendono,  oltre  alle
          persone giuridiche, le  associazioni  non  riconosciute,  i
          consorzi e le  altre  organizzazioni  non  appartenenti  ad
          altri  soggetti  passivi,  nei  confronti  delle  quali  il
          presupposto dell'imposta si verifica  in  modo  unitario  e
          autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d)
          del  comma  1  sono  comprese  anche  le  societa'   e   le
          associazioni indicate  nell'art.  5.  Nei  casi  in  cui  i
          beneficiari  del  trust  siano   individuati,   i   redditi
          conseguiti  dal  trust  sono  imputati  in  ogni  caso   ai
          beneficiari in proporzione  alla  quota  di  partecipazione
          individuata nell'atto di costituzione del trust o in  altri
          documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali. 
              3. Ai fini delle imposte  sui  redditi  si  considerano
          residenti le societa' e gli enti che per la  maggior  parte
          del periodo di imposta hanno  la  sede  legale  o  la  sede
          dell'amministrazione o l'oggetto principale nel  territorio
          dello  Stato.  Si  considerano   altresi'   residenti   nel
          territorio  dello  Stato  gli  organismi  di   investimento
          collettivo del risparmio istituiti in Italia e, salvo prova
          contraria, i trust e gli istituti aventi analogo  contenuto
          istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui  al
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  emanato
          ai  sensi  dell'art.  168-bis,  in  cui  almeno   uno   dei
          disponenti ed almeno uno dei beneficiari  del  trust  siano
          fiscalmente  residenti  nel  territorio  dello  Stato.   Si
          considerano, inoltre, residenti nel territorio dello  Stato
          i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui  al
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  emanato
          ai sensi dell'art. 168-bis,  quando,  successivamente  alla
          loro costituzione, un  soggetto  residente  nel  territorio
          dello Stato effettui in favore  del  trust  un'attribuzione
          che importi il trasferimento di proprieta' di beni immobili
          o la costituzione  o  il  trasferimento  di  diritti  reali
          immobiliari,  anche   per   quote,   nonche'   vincoli   di
          destinazione sugli stessi. 
              4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente
          e' determinato in base alla legge, all'atto  costitutivo  o
          allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico  o  di
          scrittura privata autenticata  o  registrata.  Per  oggetto
          principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare
          direttamente  gli  scopi  primari  indicati  dalla   legge,
          dall'atto costitutivo o dallo statuto. 
              5. In mancanza dell'atto costitutivo  o  dello  statuto
          nelle  predette  forme,  l'oggetto   principale   dell'ente
          residente   e'   determinato    in    base    all'attivita'
          effettivamente esercitata nel territorio dello Stato;  tale
          disposizione  si  applica  in  ogni  caso  agli  enti   non
          residenti. 
              5-bis. Salvo prova contraria,  si  considera  esistente
          nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione  di
          societa'  ed  enti,   che   detengono   partecipazioni   di
          controllo, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, del codice
          civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del  comma
          1, se, in alternativa: 
                a) sono controllati, anche indirettamente,  ai  sensi
          dell'art. 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti
          residenti nel territorio dello Stato; 
                b)   sono   amministrati   da   un    consiglio    di
          amministrazione, o altro organo  equivalente  di  gestione,
          composto  in  prevalenza  di  consiglieri   residenti   nel
          territorio dello Stato. 
              5-ter. Ai fini della  verifica  della  sussistenza  del
          controllo di cui  al  comma  5-bis,  rileva  la  situazione
          esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di
          gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini,
          per le persone  fisiche  si  tiene  conto  anche  dei  voti
          spettanti ai familiari di cui all'art. 5, comma 5. 
              5-quater.  Salvo  prova   contraria,   si   considerano
          residenti nel territorio dello Stato le societa' o enti  il
          cui patrimonio sia investito in misura prevalente in  quote
          o  azioni  di  organismi  di  investimento  collettivo  del
          risparmio immobiliari, e siano controllati  direttamente  o
          indirettamente, per il tramite di societa' fiduciarie o per
          interposta persona, da soggetti  residenti  in  Italia.  Il
          controllo e' individuato ai  sensi  dell'art.  2359,  commi
          primo   e   secondo,   del   codice   civile,   anche   per
          partecipazioni  possedute   da   soggetti   diversi   dalle
          societa'. 
              5-quinquies. I redditi degli organismi di  investimento
          collettivo del risparmio istituiti in Italia, diversi dagli
          organismi  di   investimento   collettivo   del   risparmio
          immobiliari, e di quelli  con  sede  in  Lussemburgo,  gia'
          autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato,  di
          cui all'art. 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n.
          512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre
          1983, n. 649, e successive modificazioni, sono esenti dalle
          imposte  sui  redditi  purche'  il  fondo  o  il   soggetto
          incaricato  della  gestione  sia  sottoposto  a  forme   di
          vigilanza prudenziale. Le ritenute operate sui  redditi  di
          capitale sono a titolo  definitivo.  Non  si  applicano  le
          ritenute previste dai commi 2 e 3 dell'art. 26  del  D.P.R.
          29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli
          interessi ed altri proventi dei conti correnti  e  depositi
          bancari, e le ritenute previste dai commi  3-bis  e  5  del
          medesimo art. 26  e  dall'art.  26-quinquies  del  predetto
          decreto nonche' dall'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983,
          n. 77, e successive modificazioni.». 
              Il testo dell'art. 2359 del codice civile cosi' recita: 
              «c.c.  art.  2359  (Societa'  controllate  e   societa'
          collegate). 
              Sono considerate societa' controllate: 
                1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 
                2) le societa' in cui un'altra  societa'  dispone  di
          voti  sufficienti  per  esercitare  un'influenza  dominante
          nell'assemblea ordinaria; 
                3) le societa' che sono sotto influenza dominante  di
          un'altra  societa'  in  virtu'   di   particolari   vincoli
          contrattuali con essa. 
              Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del  primo
          comma si  computano  anche  i  voti  spettanti  a  societa'
          controllate, a societa' fiduciarie e a persona  interposta:
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi. 
              Sono considerate  collegate  le  societa'  sulle  quali
          un'altra   societa'   esercita    un'influenza    notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere esercitato almeno  un  quinto  dei  voti  ovvero  un
          decimo  se  la  societa'  ha  azioni  quotate  in   mercati
          regolamentati.». 
              Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
          n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita,  l'equita'  e
          il consolidamento  dei  conti  pubblici)  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2011,  n.  284,  S.O.,  cosi'
          recita: 
              «Art. 1 (Aiuto alla crescita economica (Ace)). - 1.  In
          considerazione della esigenza  di  rilanciare  lo  sviluppo
          economico del  Paese  e  fornire  un  aiuto  alla  crescita
          mediante  una  riduzione  della  imposizione  sui   redditi
          derivanti  dal  finanziamento  con  capitale  di   rischio,
          nonche' per ridurre lo squilibrio del  trattamento  fiscale
          tra imprese che si finanziano con debito ed imprese che  si
          finanziano con capitale proprio, e rafforzare,  quindi,  la
          struttura  patrimoniale  delle  imprese   e   del   sistema
          produttivo  italiano,  ai  fini  della  determinazione  del
          reddito complessivo netto dichiarato dalle societa' e dagli
          enti indicati nell'art. 73, comma 1, lettere a) e  b),  del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, e' ammesso in deduzione un  importo  corrispondente
          al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, secondo
          le disposizioni dei commi da 2 a 8 del  presente  articolo.
          Per le societa' e gli enti commerciali di cui all'art.  73,
          comma 1, lettera d), del citato testo unico le disposizioni
          del  presente  articolo  si  applicano  relativamente  alle
          stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. 
              2. Il rendimento nozionale del nuovo  capitale  proprio
          e' valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale
          di cui al comma 3 alla variazione in aumento  del  capitale
          proprio  rispetto  a   quello   esistente   alla   chiusura
          dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010. 
              [2-bis. Per le societa' le cui azioni sono  quotate  in
          mercati  regolamentati  o  in  sistemi   multilaterali   di
          negoziazione di Stati  membri  della  UE  o  aderenti  allo
          Spazio economico europeo, per  il  periodo  di  imposta  di
          ammissione ai predetti mercati e per i due  successivi,  la
          variazione in  aumento  del  capitale  proprio  rispetto  a
          quello  esistente  alla  chiusura  di   ciascun   esercizio
          precedente a quelli in corso nei suddetti periodi d'imposta
          e' incrementata del 40 per cento. Per i  periodi  d'imposta
          successivi la variazione in aumento del capitale proprio e'
          determinata senza tenere conto del suddetto incremento.] 
              3. Dall'ottavo periodo d'imposta l'aliquota percentuale
          per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo  capitale
          proprio e' fissata all'1,5 per cento. In  via  transitoria,
          per  il  primo  triennio  di  applicazione,  l'aliquota  e'
          fissata al 3 per cento; per il periodo d'imposta  in  corso
          al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015,  al  31  dicembre
          2016  e  al  31  dicembre  2017  l'aliquota   e'   fissata,
          rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per cento, al  4,75
          per cento e all'1,6 per cento. 
              4. La parte del  rendimento  nozionale  che  supera  il
          reddito  complessivo  netto  dichiarato  e'  computata   in
          aumento dell'importo deducibile  dal  reddito  dei  periodi
          d'imposta successivi ovvero si puo' fruire  di  un  credito
          d'imposta applicando alla suddetta eccedenza le aliquote di
          cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22  dicembre  1986,  n.  917.  Il  credito   d'imposta   e'
          utilizzato  in  diminuzione  dell'imposta  regionale  sulle
          attivita'  produttive,  e  va  ripartito  in  cinque  quote
          annuali di pari importo. 
              5.  Il  capitale  proprio   esistente   alla   chiusura
          dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010  e'  costituito
          dal patrimonio  netto  risultante  dal  relativo  bilancio,
          senza  tener  conto  dell'utile  del  medesimo   esercizio.
          Rilevano come  variazioni  in  aumento  i  conferimenti  in
          denaro  nonche'  gli  utili  accantonati   a   riserva   ad
          esclusione di quelli destinati a riserve  non  disponibili;
          come variazioni in diminuzione: 
                a)   le   riduzioni   del   patrimonio   netto    con
          attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti; 
                b)  gli  acquisti  di  partecipazioni   in   societa'
          controllate; 
                c) gli acquisti di aziende o di rami di aziende. 
              6. Gli incrementi derivanti da conferimenti  in  denaro
          rilevano  a  partire  dalla  data  del  versamento;  quelli
          derivanti   dall'accantonamento   di   utili   a    partire
          dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve  sono
          formate.  I  decrementi  rilevano  a  partire   dall'inizio
          dell'esercizio in cui si sono verificati. Per le aziende  e
          le societa' di nuova costituzione si  considera  incremento
          tutto il patrimonio conferito. 
              6-bis. Per i soggetti  diversi  dalle  banche  e  dalle
          imprese di  assicurazione  la  variazione  in  aumento  del
          capitale  proprio  non  ha  effetto  fino   a   concorrenza
          dell'incremento  delle  consistenze  dei  titoli  e  valori
          mobiliari diversi dalle partecipazioni  rispetto  a  quelli
          risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso  al
          31 dicembre 2010. 
              7. Il presente articolo si  applica  anche  al  reddito
          d'impresa di persone fisiche, societa' in nome collettivo e
          in  accomandita  semplice   in   regime   di   contabilita'
          ordinaria. 
              8. Le disposizioni di attuazione del presente  articolo
          sono emanate con decreto del Ministro dell'Economia e delle
          Finanze entro 30 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del  presente  decreto.  Con  lo
          stesso provvedimento possono essere stabilite  disposizioni
          aventi finalita'  antielusiva  specifica.  Il  contribuente
          puo' interpellare l'amministrazione ai sensi dell'art.  11,
          comma 1, lettera b), della legge 212 del 2000,  recante  lo
          Statuto dei diritti del contribuente al fine di  dimostrare
          che  in   relazione   alle   disposizioni   con   finalita'
          antielusiva  specifica   le   operazioni   effettuate   non
          comportano duplicazioni del beneficio di  cui  al  presente
          articolo. Il contribuente che intende fruire del  beneficio
          ma non  ha  presentato  l'istanza  di  interpello  prevista
          ovvero,  avendola  presentata,  non  ha  ricevuto  risposta
          positiva deve separatamente  indicare  nella  dichiarazione
          dei  redditi  gli   elementi   conoscitivi   indicati   con
          provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. 
              9. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
          decorrere dal periodo d'imposta in  corso  al  31  dicembre
          2011.». 
              La legge 22  dicembre  2011,  n.  214  (Conversione  in
          legge, con  modificazioni,  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita,
          l'equita'  e  il  consolidamento  dei  conti  pubblici)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27  dicembre  2011,  n.
          300, S.O. 
              Il testo degli articoli  130  e  165  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          citato nelle note alle premesse, cosi' recita: 
              «Art. 130 (Soggetti ammessi alla  determinazione  della
          unica  base  imponibile  per  il  gruppo  di  imprese   non
          residenti). - 1. Le societa' e gli enti di cui all'art. 73,
          comma 1, lettere a) e b), possono esercitare l'opzione  per
          includere proporzionalmente nella propria base  imponibile,
          indipendentemente dalla distribuzione, i redditi conseguiti
          da tutte le proprie societa' controllate ai sensi dell'art.
          2359,  primo  comma,  numero  1),  del  codice  civile  non
          residenti e rientranti nella definizione  di  cui  all'art.
          133. 
              2. L'esercizio  dell'opzione  di  cui  al  comma  1  e'
          consentito alle societa' ed agli enti: 
                a)  i  cui  titoli   sono   negoziati   nei   mercati
          regolamentati; 
                b) controllati ai sensi dell'art. 2359, comma  1,  n.
          1) del codice civile esclusivamente dallo Stato o da  altri
          enti pubblici, da persone  fisiche  residenti  che  non  si
          qualifichino   a   loro   volta,   tenendo   conto    delle
          partecipazioni possedute da  loro  parti  correlate,  quali
          soggetti controllanti ai sensi  dell'art.  2359,  comma  1,
          numeri 1) e 2), del codice civile di altra societa' o  ente
          commerciale residente o non residente. 
              3. Per la verifica della condizione di cui alla lettera
          b) del comma 2, le partecipazioni possedute  dai  familiari
          di cui all'art. 5, comma 5, si cumulano fra loro. 
              4.  La  societa'  controllante  che  si  qualifica  per
          l'esercizio dell'opzione di cui al comma 1 non  puo'  quale
          controllata esercitare anche l'opzione di cui alla  sezione
          precedente.» 
              «Art. 165 (Credito d'imposta  per  i  redditi  prodotti
          all'estero).  -  1.  Se   alla   formazione   del   reddito
          complessivo  concorrono  redditi  prodotti  all'estero,  le
          imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono
          ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta  fino  alla
          concorrenza  della  quota   d'imposta   corrispondente   al
          rapporto tra i redditi prodotti all'estero  ed  il  reddito
          complessivo al netto delle perdite  di  precedenti  periodi
          d'imposta ammesse in diminuzione. 
              2. I redditi si considerano prodotti  all'estero  sulla
          base di criteri reciproci a quelli  previsti  dall'art.  23
          per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato. 
              3. Se concorrono redditi prodotti in piu' Stati esteri,
          la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato. 
              4.  La  detrazione  di  cui  al  comma  1  deve  essere
          calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta
          cui appartiene il reddito prodotto all'estero al  quale  si
          riferisce  l'imposta  di  cui  allo  stesso  comma   1,   a
          condizione che il pagamento  a  titolo  definitivo  avvenga
          prima della sua presentazione. Nel caso in cui il pagamento
          a titolo  definitivo  avvenga  successivamente  si  applica
          quanto previsto dal comma 7. 
              5.  La  detrazione  di  cui  al  comma  1  puo'  essere
          calcolata dall'imposta del periodo di competenza  anche  se
          il pagamento a titolo definitivo avviene entro  il  termine
          di presentazione  della  dichiarazione  relativa  al  primo
          periodo d'imposta successivo. L'esercizio della facolta' di
          cui al periodo precedente e' condizionato  all'indicazione,
          nelle  dichiarazioni  dei  redditi,  delle  imposte  estere
          detratte per le quali ancora non e' avvenuto il pagamento a
          titolo definitivo. 
              6. L'imposta  estera  pagata  a  titolo  definitivo  su
          redditi prodotti nello stesso  Stato  estero  eccedente  la
          quota di imposta  italiana  relativa  ai  medesimi  redditi
          esteri, costituisce un credito d'imposta fino a concorrenza
          della eccedenza della quota d'imposta italiana  rispetto  a
          quella estera pagata a titolo definitivo in relazione  allo
          stesso  reddito   estero,   verificatasi   negli   esercizi
          precedenti fino all'ottavo. Nel caso in cui negli  esercizi
          precedenti  non   si   sia   verificata   tale   eccedenza,
          l'eccedenza dell'imposta estera  puo'  essere  riportata  a
          nuovo  fino  all'ottavo  esercizio  successivo  ed   essere
          utilizzata quale credito  d'imposta  nel  caso  in  cui  si
          produca  l'eccedenza  della  quota  di   imposta   italiana
          rispetto a quella estera relativa allo  stesso  reddito  di
          cui al primo periodo del presente comma. Le disposizioni di
          cui al presente comma  relative  al  riporto  in  avanti  e
          all'indietro dell'eccedenza si applicano anche  ai  redditi
          d'impresa  prodotti  all'estero  dalle   singole   societa'
          partecipanti al consolidato nazionale e mondiale, anche  se
          residenti  nello  stesso  Paese,  salvo   quanto   previsto
          dall'art. 136, comma 6. 
              7.  Se  l'imposta  dovuta  in  Italia  per  il  periodo
          d'imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare
          l'imponibile e' stata gia' liquidata, si  procede  a  nuova
          liquidazione tenendo  conto  anche  dell'eventuale  maggior
          reddito estero,  e  la  detrazione  si  opera  dall'imposta
          dovuta  per  il  periodo  d'imposta  cui  si  riferisce  la
          dichiarazione nella quale e' stata richiesta.  Se  e'  gia'
          decorso il termine per  l'accertamento,  la  detrazione  e'
          limitata  alla  quota  dell'imposta  estera   proporzionale
          all'ammontare del reddito prodotto all'estero  acquisito  a
          tassazione in Italia. 
              8.  La  detrazione  non  spetta  in  caso   di   omessa
          presentazione della dichiarazione o di  omessa  indicazione
          dei  redditi  prodotti   all'estero   nella   dichiarazione
          presentata. 
              9. Per le imposte  pagate  all'estero  dalle  societa',
          associazioni e imprese di cui all'art. 5 e  dalle  societa'
          che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli  115  e
          116 la detrazione spetta ai singoli soci nella  proporzione
          ivi stabilita. 
              10. Nel caso in  cui  il  reddito  prodotto  all'estero
          concorra   parzialmente   alla   formazione   del   reddito
          complessivo, anche l'imposta estera va  ridotta  in  misura
          corrispondente.».