Art. 6 Rispetto degli obblighi 1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica trasmettono all'ISCTI l'elenco degli asset critici oggetto delle misure di cui all'art. 4, individuati secondo i criteri stabiliti nell'Allegato 1, e implementano tali misure nei successivi centoventi giorni. 2. Ai fini della valutazione del soddisfacimento delle misure definite nell'art. 4, comma 1 del presente decreto, l'ISCTI tiene conto anche dell'eventuale possesso di certificazioni di conformita' a standard riconosciuti a livello internazionale che attestano l'applicazione di tali misure. 3. Al fine di verificare la corretta applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, l'ISCTI puo', autonomamente o su impulso dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, effettuare verifiche e controlli presso le sedi dei fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica, anche avvalendosi degli Ispettorati territoriali o di un organismo qualificato indipendente. Ai sensi dell'art. 16-ter, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, i relativi oneri finanziari sono sostenuti dai fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica. Qualora dette attivita' ispettive siano eseguite da personale del Ministero dello sviluppo economico si applica un rimborso delle spese sostenute calcolato sulla base delle disposizioni contenute nel decreto 15 febbraio 2006 del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 4. Qualora a seguito delle verifiche e dei controlli di cui al comma 3 venga riscontrata la mancata applicazione delle disposizioni del presente decreto, l'ISCTI diffida i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica a regolarizzare la propria posizione entro un termine congruo decorso il quale, in caso di inottemperanza, trovano applicazione le sanzioni di cui all'art. 98, commi da 4 a 12, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.