Art. 6 
 
Aggiornamento dell'elenco dei medici di bordo autorizzati e supplenti 
 
  1. Al termine delle procedure di revisione e non oltre  centottanta
giorni a partire dal giorno successivo  alla  data  di  scadenza  del
termine per la presentazione delle domande, con decreto  dirigenziale
verra'  approvato  l'elenco  dei  medici  le  cui  autorizzazioni   o
attestati sono stati revisionati con esito favorevole.  Tale  decreto
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,
nonche' nel bollettino ufficiale del Ministero della salute,  nonche'
sul portale del Ministero della salute.