Art. 6 
 
                 Ordine di trattazione delle istanze 
 
  1.  Nella  trattazione  delle  istanze  pervenute,  salva   diversa
indicazione del Consiglio, viene data nell'ordine priorita': 
    a) alle istanze con manifestazione di  volonta'  di  due  o  piu'
parti di attenersi a quanto stabilito nel parere; 
    b) alle istanze presentate dalla stazione appaltante; 
    c)  alle  istanze  che  sottopongono  questioni  originali  o  di
particolare impatto per il settore dei contratti pubblici; 
    d) alle istanze concernenti appalti  di  importo  superiore  alla
soglia comunitaria; 
    e) alle istanze concernenti appalti di importo superiore a 40.000
euro.