Art. 6 Ordine di trattazione delle istanze 1. Nella trattazione delle istanze pervenute, salva diversa indicazione del Consiglio, viene data nell'ordine priorita': a) alle istanze con manifestazione di volonta' di due o piu' parti di attenersi a quanto stabilito nel parere; b) alle istanze presentate dalla stazione appaltante; c) alle istanze che sottopongono questioni originali o di particolare impatto per il settore dei contratti pubblici; d) alle istanze concernenti appalti di importo superiore alla soglia comunitaria; e) alle istanze concernenti appalti di importo superiore a 40.000 euro.