Art. 6 Comunicazioni all'IVASS 1. L'impresa comunica all'IVASS l'esercizio della facolta' di cui all'art. 4, comma 1, entro quindici giorni dall'adozione della delibera dell'organo amministrativo di cui all'art. 4, comma 3, specificando le informazioni indicate agli articoli 4, comma 7, e 5, commi 3 e 5.