Art. 6 
 
 
              Controllo sulla permanenza dei requisiti 
                     di riconoscimento di A.O.P. 
 
  1.  La  verifica  della  permanenza  dei  requisiti  delle   A.O.P.
riconosciute  e'  effettuata  dalla  regione  di  riferimento  o  dal
Ministero, a seconda di chi  ha  effettuato  il  riconoscimento,  con
cadenza almeno triennale. 
  2. Per i controlli  effettuati  nell'anno  precedente,  le  regioni
comunicano gli esiti al Ministero entro il  28  febbraio  di  ciascun
anno. 
  3. Al fine del controllo sulla  permanenza  dei  requisiti  per  il
riconoscimento,  le  A.O.P.  devono  trasmettere,  alla  regione   di
riferimento o al Ministero, la documentazione  prevista  nelle  linee
guida, di cui al successivo art. 10, comma 2,  per  la  verifica  del
mantenimento del riconoscimento delle A.O.P. 
  4. Nel caso di una A.O.P.  con  O.P.  socie  con  sede  in  regioni
differenti, qualora in sede di verifica o su  specifica  segnalazione
della stessa A.O.P. si riscontri una variazione tale da incidere  sul
requisito di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 2 del presente decreto,  la
regione di riferimento  o  il  Ministero,  informa  l'amministrazione
competente  al  subentro  e  procede  alla  consegna  della  relativa
documentazione.