Art. 6 Controllo sulla permanenza dei requisiti di riconoscimento di A.O.P. 1. La verifica della permanenza dei requisiti delle A.O.P. riconosciute e' effettuata dalla regione di riferimento o dal Ministero, a seconda di chi ha effettuato il riconoscimento, con cadenza almeno triennale. 2. Per i controlli effettuati nell'anno precedente, le regioni comunicano gli esiti al Ministero entro il 28 febbraio di ciascun anno. 3. Al fine del controllo sulla permanenza dei requisiti per il riconoscimento, le A.O.P. devono trasmettere, alla regione di riferimento o al Ministero, la documentazione prevista nelle linee guida, di cui al successivo art. 10, comma 2, per la verifica del mantenimento del riconoscimento delle A.O.P. 4. Nel caso di una A.O.P. con O.P. socie con sede in regioni differenti, qualora in sede di verifica o su specifica segnalazione della stessa A.O.P. si riscontri una variazione tale da incidere sul requisito di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 2 del presente decreto, la regione di riferimento o il Ministero, informa l'amministrazione competente al subentro e procede alla consegna della relativa documentazione.