Art. 6 Revoca del cofinanziamento successivamente alla stipula della convenzione 1. All'eventuale revoca del cofinanziamento, assegnato con il decreto direttoriale di approvazione della convenzione, si procede con decreto ministeriale, su proposta della commissione, al verificarsi di una delle seguenti inadempienze: mancato inizio dei lavori entro i termini indicati al precedente art. 5, commi 3 e 4; mancato rispetto dei termini temporali di realizzazione degli interventi gia' rappresentati nel cronogramma di cui all'art. 5, comma 5, lettera e) del decreto ministeriale n. 937/2016, inviato in allegato alla richiesta di cofinanziamento, ad eccezione dei casi in cui il beneficiario fornisca - anche su richiesta di chiarimento della stessa commissione - documentazione che a parere della commissione risulti adeguata a dimostrare la non imputabilita' dell'inadempimento al beneficiario; mancato rispetto degli obblighi fissati nella convenzione di cui all'art. 8, comma 1 del decreto ministeriale n. 937/2016 e posti in capo al soggetto destinatario del cofinanziamento. 2. Ai sensi dell'art. 8, comma 4 del decreto ministeriale n. 937/2016, la violazione delle condizioni che verranno riportate in convenzione ai sensi del comma 1 del medesimo art. 8, dara' luogo a sanzioni stabilite nella convenzione, oltre che al ripristino delle originarie condizioni di diritto. Sempre ai sensi del richiamato comma 4 dell'art. 8 del decreto ministeriale n. 937/2016, in caso di anticipata perdita di disponibilita' dell'immobile da parte del beneficiario del cofinanziamento la somma ricevuta fino al momento della disdetta andra' completamente restituita al MIUR.