Art. 6 1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, ad eccezione di quanto disposto all'art. 5, comma 4, quantificabili in 800 milioni di euro per l'anno 2019 e in 900 milioni di euro per le annualita' 2020 e 2021, si provvede a valere sulle risorse trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in apposito fondo del Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'art. 1, comma 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la successiva assegnazione ai soggetti di cui all'art. 1, sulle contabilita' speciali dai medesimi aperte per la gestione degli eventi emergenziali di cui alla tabella A. 2. I soggetti di cui all'art. 1 assicurano la rendicontazione delle somme utilizzate ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 3. Gli interventi realizzati ai sensi del presente decreto dai soggetti di cui all'art. 1 sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i relativi dati sono rilevati dai commissari delegati, dalle province autonome e dai soggetti responsabili di cui all'art. 1, che li trasmettono con la classificazione «Mitigazione dissesto idrogeologico - piani dei commissari» ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 229 del 2011.