Art. 6 
 
  1. Agli oneri derivanti  dal  presente  decreto,  ad  eccezione  di
quanto disposto all'art. 5, comma 4, quantificabili in 800 milioni di
euro per l'anno 2019 e in 900 milioni di euro per le annualita'  2020
e 2021, si provvede a valere sulle  risorse  trasferite  al  bilancio
autonomo della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  in  apposito
fondo del Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'art. 1,
comma 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  per  la  successiva
assegnazione ai  soggetti  di  cui  all'art.  1,  sulle  contabilita'
speciali  dai  medesimi  aperte  per   la   gestione   degli   eventi
emergenziali di cui alla tabella A. 
  2. I soggetti di cui all'art. 1 assicurano la rendicontazione delle
somme utilizzate ai sensi dell'art.  27  del  decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1. 
  3. Gli interventi realizzati ai  sensi  del  presente  decreto  dai
soggetti di cui all'art. 1  sono  monitorati  ai  sensi  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i relativi dati sono rilevati
dai commissari delegati,  dalle  province  autonome  e  dai  soggetti
responsabili  di  cui  all'art.  1,  che  li   trasmettono   con   la
classificazione  «Mitigazione  dissesto  idrogeologico  -  piani  dei
commissari» ai sensi del medesimo  decreto  legislativo  n.  229  del
2011.