Art. 6 Tribune elettorali 1. In riferimento alle elezioni disciplinate dalla presente delibera, la RAI trasmette, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, evitando di norma la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non superiore ai quarantacinque minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze. 2. Alle tribune, trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'art. 3, comma 2; i tempi sono ripartiti per il 70% in modo paritario tra i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), c) e d) e per il 30% tra i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b) e c), in proporzione alla loro forza parlamentare. 3. Le tribune sono trasmesse di norma dalla sede della RAI di Roma. 4. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la RAI puo' proporre criteri di ponderazione. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati. 5. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonche' la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto piu' possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificita' dei due mezzi. 6. Tutte le tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione e' effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda, e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione. 7. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facolta' degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate e' fatta menzione della rinuncia o assenza. 8. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento e' possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI. 9. Le ulteriori modalita' di svolgimento delle tribune sono delegate alle direzioni delle testate competenti, che riferiscono alla Commissione tutte le volte che lo ritengano necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'art. 14.