Art. 6 
 
            Condizioni e modalita' di accesso e fruizione 
 
  1. Per la gestione  dei  contributi  il  Ministero  dello  sviluppo
economico si avvale  di  un  apposito  sistema  informatico,  la  cui
realizzazione  e  gestione  e'  affidata,  sulla  base  di   apposita
convenzione,    all'Agenzia     nazionale     per     lo     sviluppo
d'impresa-Invitalia, societa' in house  dello  stesso  Ministero,  ai
sensi  del  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  nonche'
dell'art. 19, comma 5, del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,  n.  102  e
dell'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. I relativi
costi, in misura non superiore allo  0,5  per  cento  annuo,  sono  a
carico delle risorse di cui all'art. 5. 
  2. I venditori dei veicoli agevolabili,  per  la  prenotazione  dei
contributi, devono provvedere a registrarsi nel sistema informatico e
a inserire i dati relativi all'ordine di acquisto  del  veicolo,  ivi
compresa l'indicazione dell'importo  versato  a  titolo  di  acconto,
secondo la procedura resa  disponibile  sul  sito  www.mise.gov.it  -
ottenendo, secondo la disponibilita'  di  risorse,  una  ricevuta  di
registrazione della  prenotazione.  Entro  centottanta  giorni  dalla
prenotazione, i venditori confermano l'operazione,  comunicando,  tra
l'altro, il numero di targa del veicolo nuovo consegnato, nonche'  il
codice fiscale dell'impresa costruttrice o importatrice del veicolo. 
  3. I venditori, entro quindici giorni dalla data  di  consegna  del
veicolo nuovo, pena il non riconoscimento del contributo  statale  di
cui agli articoli 3 e 4, hanno l'obbligo  di  consegnare  il  veicolo
usato ad un demolitore, che lo prende  in  carico,  e  di  provvedere
direttamente, anche avvalendosi del demolitore stesso, alla richiesta
di  cancellazione   per   demolizione   allo   sportello   telematico
dell'automobilista, di cui al regolamento adottato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. 
  4. I veicoli usati non possono in nessun  caso  essere  rimessi  in
circolazione e, ai fini del comma 3,  devono  essere  consegnati  dal
venditore, anche per il tramite delle case costruttrici, ai centri di
raccolta appositamente autorizzati, eventualmente  convenzionati  con
le stesse case costruttrici, al fine della messa in sicurezza,  della
demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. 
  5. Le operazioni effettuate dal venditore di cui ai commi 2, 3 e  4
del presente articolo vengono sottoposte dal Ministero dello sviluppo
economico  ad  un  controllo  di  completezza  e  regolarita'   della
documentazione. 
  6. Per ognuna delle operazioni ammissibili  viene  riconosciuto  il
contributo statale spettante, nei limiti delle risorse disponibili. 
  7.  Le  imprese  costruttrici  o  importatrici  del  veicolo  nuovo
rimborsano al venditore  l'importo  del  contributo  ricevendo  dallo
stesso la documentazione di cui ai commi 8 e 9. 
  8. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello  in  cui
e' stata emessa la fattura di  vendita,  le  imprese  costruttrici  o
importatrici conservano copia della seguente documentazione che  deve
essere ad esse trasmessa dal venditore: 
    a) copia della fattura di vendita e  dell'atto  di  acquisto  del
veicolo nuovo; 
    b) in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, copia  del
relativo  contratto  di  locazione  e   copia   della   dichiarazione
rilasciata  dalla  societa'  di  leasing  sul  veicolo  concesso   in
locazione finanziaria che attesta la tipologia di veicolo concesso in
locazione finanziaria e l'ammontare del contributo  risultante  dalla
fattura di acquisto. 
  9. Nel caso in cui sia prevista la rottamazione del  veicolo  usato
ai sensi dell'art. 3, comma 1 e dell'art. 4,  comma  1,  fino  al  31
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e'  stata  emessa
la  fattura  di  vendita,  le  imprese  costruttrici  o  importatrici
conservano altresi' copia della  seguente  documentazione,  trasmessa
dal venditore: 
    a) copia del libretto o della carta di circolazione e del  foglio
complementare o del certificato di proprieta' del veicolo usato o, in
caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico; 
    b)  certificato   di   cancellazione   dalla   circolazione   per
demolizione rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre  2000,
n. 358; 
    c) certificato dello stato di famiglia qualora l'intestatario del
veicolo usato  oggetto  della  rottamazione  sia  uno  dei  familiari
conviventi alla data di acquisto del veicolo nuovo,  nell'ipotesi  di
cui all'art. 3, comma 1; 
    d) documento di presa in carico del veicolo usato  da  parte  del
demolitore. 
  10. Il credito d'imposta e' utilizzabile in compensazione, ai sensi
dell'art.  3,  comma  6  e  dell'art.  4,  comma  4,  successivamente
all'avvenuto rimborso del contributo al venditore,  a  decorrere  dal
giorno 10 del mese successivo a quello in  cui  e'  stata  confermata
l'operazione ai sensi del comma 2, nei limiti dell'importo spettante,
pena lo scarto del modello  F24.  A  tal  fine,  il  Ministero  dello
sviluppo economico trasmette  all'Agenzia  delle  entrate,  entro  il
giorno  5  di  ciascun  mese,  con  modalita'  telematiche   definite
d'intesa,  i  dati  delle   imprese   costruttrici   o   importatrici
beneficiarie del credito d'imposta, con i relativi codici  fiscali  e
importi, sulla base delle operazioni confermate nel  mese  precedente
ai sensi del comma 2, nonche' le eventuali variazioni e revoche.