Art. 6 Condizioni e modalita' di accesso e fruizione 1. Per la gestione dei contributi il Ministero dello sviluppo economico si avvale di un apposito sistema informatico, la cui realizzazione e gestione e' affidata, sulla base di apposita convenzione, all'Agenzia nazionale per lo sviluppo d'impresa-Invitalia, societa' in house dello stesso Ministero, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonche' dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. I relativi costi, in misura non superiore allo 0,5 per cento annuo, sono a carico delle risorse di cui all'art. 5. 2. I venditori dei veicoli agevolabili, per la prenotazione dei contributi, devono provvedere a registrarsi nel sistema informatico e a inserire i dati relativi all'ordine di acquisto del veicolo, ivi compresa l'indicazione dell'importo versato a titolo di acconto, secondo la procedura resa disponibile sul sito www.mise.gov.it - ottenendo, secondo la disponibilita' di risorse, una ricevuta di registrazione della prenotazione. Entro centottanta giorni dalla prenotazione, i venditori confermano l'operazione, comunicando, tra l'altro, il numero di targa del veicolo nuovo consegnato, nonche' il codice fiscale dell'impresa costruttrice o importatrice del veicolo. 3. I venditori, entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, pena il non riconoscimento del contributo statale di cui agli articoli 3 e 4, hanno l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore, che lo prende in carico, e di provvedere direttamente, anche avvalendosi del demolitore stesso, alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. 4. I veicoli usati non possono in nessun caso essere rimessi in circolazione e, ai fini del comma 3, devono essere consegnati dal venditore, anche per il tramite delle case costruttrici, ai centri di raccolta appositamente autorizzati, eventualmente convenzionati con le stesse case costruttrici, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. 5. Le operazioni effettuate dal venditore di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo vengono sottoposte dal Ministero dello sviluppo economico ad un controllo di completezza e regolarita' della documentazione. 6. Per ognuna delle operazioni ammissibili viene riconosciuto il contributo statale spettante, nei limiti delle risorse disponibili. 7. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo ricevendo dallo stesso la documentazione di cui ai commi 8 e 9. 8. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della seguente documentazione che deve essere ad esse trasmessa dal venditore: a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto del veicolo nuovo; b) in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, copia del relativo contratto di locazione e copia della dichiarazione rilasciata dalla societa' di leasing sul veicolo concesso in locazione finanziaria che attesta la tipologia di veicolo concesso in locazione finanziaria e l'ammontare del contributo risultante dalla fattura di acquisto. 9. Nel caso in cui sia prevista la rottamazione del veicolo usato ai sensi dell'art. 3, comma 1 e dell'art. 4, comma 1, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano altresi' copia della seguente documentazione, trasmessa dal venditore: a) copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprieta' del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico; b) certificato di cancellazione dalla circolazione per demolizione rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358; c) certificato dello stato di famiglia qualora l'intestatario del veicolo usato oggetto della rottamazione sia uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del veicolo nuovo, nell'ipotesi di cui all'art. 3, comma 1; d) documento di presa in carico del veicolo usato da parte del demolitore. 10. Il credito d'imposta e' utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'art. 3, comma 6 e dell'art. 4, comma 4, successivamente all'avvenuto rimborso del contributo al venditore, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui e' stata confermata l'operazione ai sensi del comma 2, nei limiti dell'importo spettante, pena lo scarto del modello F24. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico trasmette all'Agenzia delle entrate, entro il giorno 5 di ciascun mese, con modalita' telematiche definite d'intesa, i dati delle imprese costruttrici o importatrici beneficiarie del credito d'imposta, con i relativi codici fiscali e importi, sulla base delle operazioni confermate nel mese precedente ai sensi del comma 2, nonche' le eventuali variazioni e revoche.