Art. 6 
 
 
                      Monitoraggio e controlli 
 
  1. La Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali,
le infrastrutture portuali  ed  il  trasporto  marittimo  e  per  vie
d'acqua interne verifica, almeno ogni  due  anni,  che  le  attivita'
autorizzate di cui all'art. 2, comma  1  siano  svolte  dall'American
Bureau of Shipping con propria soddisfazione,  anche  sulla  base  di
ispezioni  a  campione  del  naviglio  nazionale  non  soggetto  alle
convenzioni  internazionali  per  il  quale  l'organismo  svolge   le
suddette attivita'. 
  2. Tali verifiche sono effettuate direttamente da funzionari  della
Direzione generale per la  vigilanza  sulle  autorita'  portuali,  le
infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per  vie  d'acqua
interne incaricati a svolgere le funzioni di auditor. 
  3. La frequenza delle verifiche e' determinata,  tra  l'altro,  dai
risultati delle verifiche  stesse;  in  ogni  caso,  il  periodo  che
intercorre tra una verifica e l'altra non e' comunque superiore a due
anni. 
  4. L'amministrazione si riserva la facolta' di  procedere  in  ogni
tempo  alle  verifiche  supplementari  infrabiennali   che   riterra'
opportune, dando all'American Bureau of Shipping un preavviso scritto
di almeno trenta giorni, anche disponendo ispezioni particolareggiate
a campione delle navi per  le  quali  l'organismo  e'  autorizzato  a
svolgere le attivita' di cui all'art. 2, comma 1. 
  5. A conclusione della verifica il team di auditor della  Direzione
redige un rapporto sulle verifiche compiute nel quale sono  riportate
le  non  conformita',  le  osservazioni  ed   i   commenti   relativi
all'attivita' di verifica  svolta;  tale  rapporto  sara'  comunicato
all'American  Bureau  of  Shipping  che  fara'   conoscere   le   sue
osservazioni alla Direzione generale per la vigilanza sulle autorita'
portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e  per
vie d'acqua  interne,  entro  sessanta  giorni  dal  ricevimento  del
rapporto, con l'indicazione delle  azioni  preventive  e  correttive.
Tale  comunicazione  da  parte  dell'organismo   sara'   oggetto   di
valutazione   da   parte   della   Direzione   generale    ai    fini
dell'accettazione  formale  delle  azioni  correttive  e   preventive
intraprese dall'organismo. 
  6. In ogni caso gli  ispettori  della  Direzione  generale  per  la
vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed  il
trasporto marittimo  e  per  vie  d'acqua  interne  incaricati  delle
verifiche ispettive sono vincolati da obblighi di riservatezza. 
  7. Nel corso delle verifiche,  l'American  Bureau  of  Shipping  si
impegna a sottoporre agli ispettori  dell'amministrazione  incaricati
delle verifiche ispettive  tutte  le  pertinenti  istruzioni,  norme,
circolari  interne  e  linee  guida  e  ogni  altra  informazione   e
documentazione idonea a dimostrare che le  attivita'  autorizzate  di
cui  all'art.  2,  comma  1,  sono   svolte   dall'organismo   stesso
conformemente alla normativa in vigore. 
  8. In caso di mancato  o  inadeguato  svolgimento  delle  attivita'
autorizzate di cui all'art. 2, comma 1, la Direzione generale per  la
vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed  il
trasporto marittimo e per  vie  d'acqua  interne  puo'  disporre,  in
relazione alla gravita' delle non conformita' riscontrate  nel  corso
delle verifiche, la sospensione dell'autorizzazione o la revoca della
stessa. 
  9. L'American Bureau of  Shipping  e'  consapevole  dell'importanza
rivestita dall'adempimento  agli  obblighi  di  informazione  di  cui
all'art. 5, al fine di consentire  alla  Direzione  generale  per  la
vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed  il
trasporto marittimo e per  vie  d'acqua  interne  di  verificare  che
l'attivita' autorizzata sia svolta con propria soddisfazione.