Art. 6 
 
                         Tribune elettorali 
 
  1. La RAI organizza e trasmette sulle reti regionali, nelle regioni
interessate dalle consultazioni elettorali,  nelle  fasce  orarie  di
ottimo  ascolto,  preferibilmente   prima   o   dopo   i   principali
telegiornali  e   notiziari   radiofonici,   comunque   evitando   la
coincidenza con altri  programmi  a  contenuto  informativo,  tribune
politico-elettorali, televisive e radiofoniche,  ciascuna  di  durata
non superiore ai quarantacinque minuti, organizzate  con  la  formula
del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e
di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di
assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti  di  lista  e
raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze. 
  2. Alle tribune trasmesse anteriormente alla scadenza  del  termine
per   la   presentazione   delle   candidature,   prende   parte   un
rappresentante  per  ciascuno  dei  soggetti   politici   individuati
all'art. 3, comma 2, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 3. 
  3. Alle tribune trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza  del
termine per la presentazione delle candidature e  la  mezzanotte  del
secondo giorno precedente la data delle  elezioni,  prende  parte  un
rappresentante  per  ciascuno  dei  soggetti   politici   individuati
all'art. 3, comma 4, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 5. 
  4. Alle trasmissioni di  cui  al  presente  articolo  si  applicano
inoltre le disposizioni di cui all'art. 3, commi 7 e 9. 
  5. Alle tribune di cui al  presente  articolo,  trasmesse  dopo  il
primo  turno  delle  elezioni  e  anteriormente  alla  votazione   di
ballottaggio,  partecipano  unicamente   i   candidati   ammessi   al
ballottaggio per  la  carica  di  sindaco  nei  comuni  capoluogo  di
provincia. 
  6. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni  di  cui
al presente articolo  ha  luogo  mediante  sorteggio  a  cui  possono
assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi  diritto,  e
per il quale  la  RAI  puo'  proporre  criteri  di  ponderazione.  Al
sorteggio saranno estratte le sole  liste  ammesse.  La  RAI  prevede
appositi spazi da riservare  alle  liste  non  ammesse  nel  caso  di
eventuale  accoglimento  in  via  definitiva  di  ricorsi   da   esse
presentati. 
  7.   L'organizzazione   e   la   conduzione   delle    trasmissioni
radiofoniche, nonche' la  loro  collocazione  in  palinsesto,  devono
conformarsi  quanto  piu'  possibile  alle  trasmissioni  televisive,
tenendo conto delle relative specificita' dei due mezzi. 
  8. Tutte le tribune sono trasmesse dalle sedi regionali  della  RAI
di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti.
Se sono registrate, la  registrazione  e'  effettuata  nelle  24  ore
precedenti la messa in onda e avviene  contestualmente  per  tutti  i
soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non
siano riprese in diretta,  il  conduttore  ha  l'obbligo,  all'inizio
della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione. 
  9. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente  diritto  a
partecipare alle tribune non pregiudica la facolta'  degli  altri  di
intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina  un
accrescimento  del   tempo   loro   spettante.   Nelle   trasmissioni
interessate e' fatta menzione della rinuncia o assenza. 
  10. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse  da
quelle indicate nella presente delibera e' possibile con il  consenso
di tutti gli aventi diritto e della RAI. 
  11. Le  ulteriori  modalita'  di  svolgimento  delle  tribune  sono
delegate alle direzioni delle  testate  competenti,  che  riferiscono
alla  Commissione  parlamentare  tutte  le  volte  che  lo  ritengano
necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in  proposito
le disposizioni dell'art. 11.