Art. 6 Esami analitici per i vini DOP e IGP e relativo procedimento - Comunicazione dei parametri chimico-fisici attestati da parte del laboratorio autorizzato - Determinazione dell'analisi complementare dell'anidride carbonica nei vini frizzanti e spumanti 1. L'esame analitico dei campioni prelevati e' effettuato presso il laboratorio scelto dall'organismo di controllo, tra quelli autorizzati dal Ministero ai sensi del regolamento UE n. 1308/2013, art. 146, previo accertamento della conformita' ai criteri generali stabiliti dalla norma ISO/IEC 17025. Detta scelta, tra i vari laboratori autorizzati, tiene in particolare conto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicita'. 2. Il laboratorio autorizzato comunica all'organismo di controllo, per i relativi campioni, l'attestazione dei parametri chimico-fisici riscontrati, con riferimento agli elementi stabiliti dall'art. 26 del regolamento CE n. 607/2009 ed a quelli indicati negli specifici disciplinari di produzione DO e IGT. L'organismo di controllo provvede ad inserire detta attestazione nel «registro telematico». 3. Fatto salvo che all'atto dell'immissione al consumo i vini spumanti e frizzanti DOP e IGP devono possedere un tenore di anidride carbonica (espresso in sovrappressione in bar a 20 °C) nel rispetto dei limiti previsti dagli specifici disciplinari, conformemente alla normativa di riferimento dell'Unione europea, al fine di tener conto delle eventuali fisiologiche perdite di sovrappressione che si possono verificare in fase di confezionamento, per quanto concerne l'esito della determinazione analitica complementare di cui all'art. 26, lettera a) ii), del regolamento CE n. 607/2009, le relative partite di prodotto sono da ritenere idonee anche nel caso in cui il tenore di anidride carbonica, determinato sull'apposito campione, differisce entro un limite del 10% rispetto ai predetti limiti. Nel caso di prodotto elaborato in autoclave il tenore di CO2 puo' essere rilevato direttamente sul vaso vinario mediante manometro tarato, corretto a 20 °C; il dato rilevato tiene conto della predetta tolleranza. 4. L'esito negativo dell'analisi comporta che la partita sia dichiarata non idonea e preclude il successivo esame organolettico per i vini DO. In tal caso l'organismo di controllo, entro tre giorni dalla data di ricevimento dell'attestazione dell'analisi di cui al comma 2, oltre ad inserire detta attestazione nel registro telematico, ne informa l'azienda interessata, tramite posta elettronica certificata. 5. Entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione dell'esito negativo di cui al precedente comma 4, l'azienda interessata puo' richiedere all'organismo di controllo per la relativa partita un eventuale nuovo prelievo, ai fini della ripetizione dell'esame chimico-fisico, soltanto a condizione che la partita possa essere ancora oggetto di pratiche e trattamenti enologici ammessi dalla normativa nazionale e dell'Unione europea vigente in materia di vini DOP e IGP. 6. Eventuali ricorsi contro l'esito negativo dell'esame analitico di cui al comma 4 ed eventualmente di cui al comma 5, devono essere presentati entro sette giorni dal ricevimento della rispettiva comunicazione. Trascorso tale termine in assenza di ricorso, l'organismo di controllo comunica la non idoneita' del prodotto alla azienda interessata che provvede alla riclassificazione in conformita' alla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea. 7. In caso di presentazione del ricorso, l'ulteriore analisi e' effettuata su un esemplare di campione di cui all'art. 5, comma 11, lettera e) presso un laboratorio autorizzato, diverso da quello che ha effettuato la prima analisi. In caso di esito positivo dell'analisi l'organismo di controllo provvede ad inserire la relativa attestazione nel «registro telematico». In caso di conferma dell'esito negativo, entro i termini e con le modalita' di cui al comma 4, l'organismo di controllo ne da' comunicazione all'azienda interessata.