(Regolamento-art. 6)
 
                               Art. 6. 
 
      Eventuale avvio del procedimento e relativo responsabile 
 
    1. Il dipartimento, servizio o altra unita'  organizzativa  avvia
un  procedimento  nei  casi  in  cui,  d'ufficio  o  sulla  base   di
un'istanza, cio' e' necessario ai sensi della  normativa  vigente,  e
cura la predisposizione degli atti, delle comunicazioni e degli altri
adempimenti previsti nel medesimo procedimento. 
    2. Il responsabile del procedimento avviato ai sensi del comma  1
e' il dirigente o funzionario preposto all'unita'  organizzativa  cui
e' assegnato l'affare, il quale cura gli atti, le comunicazioni e gli
altri adempimenti di cui al comma 1  anche  ai  sensi  dell'art.  14,
comma 3, del regolamento del Garante n. 1/2000.