Art. 6 
 
                     Monitoraggio degli effetti 
 
  1. Il Ministero dello sviluppo economico, decorsi  sei  mesi  dalla
data  di  pubblicazione  del   presente   decreto,   provvedera'   al
monitoraggio degli effetti prodotti dalla misura di cui  all'art.  1,
commi  da  211  a  215,  della  legge  31  dicembre  2018,  n.   145,
sull'entita' della raccolta e sul numero delle negoziazioni, anche al
fine di valutare l'opportunita' di interventi normativi ulteriori.